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Chi ferisce un passante aprendo la portiera dell’auto risponde di lesioni colpose

Chi ferisce un passante aprendo la portiera dell’auto risponde di lesioni colpose
Aprire la portiera dell’auto ferendo i passanti integra il reato di lesioni colpose, se la dinamica del fatto emerge dal modulo di constatazione amichevole sottoscritto da entrambe le parti del sinistro.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5321/2020, si è pronunciata in merito alla configurabilità o meno di una responsabilità per lesioni colpose, ai sensi dell’art. 590 del c.p., in capo all’automobilista che, aprendo la portiera della propria auto, abbia colpito un passante, ferendolo.

Il caso oggetto della pronuncia in esame vedeva come protagonista una donna che, mentre transitava in sella alla propria bicicletta, veniva colpita al volto dallo sportello di un auto parcheggiata che veniva aperto distrattamente dall’automobilista a bordo della stessa. In seguito all’accaduto, la ciclista riportava una ferita al volto che le veniva suturata nel vicino pronto soccorso.

A seguito di tali fatti, il Tribunale giudicava l’automobilista responsabile del reato di lesioni colpose, punito dall’art. 590 del c.p. Tale pronuncia, però, veniva riformata dalla Corte d’Appello che assolveva l’imputata per non aver commesso il fatto. Secondo i giudici di secondo grado, infatti, la parte lesa, prima aveva perso l’equilibrio, e solo poi, in un secondo momento, aveva sbattuto contro la portiera dell’auto dell’imputata, la quale risultava essere già aperta al momento dell’impatto.

La donna rimasta vittima della lesione, proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo il fatto che i giudici di secondo grado non si fossero espressi in merito alla documentazione presente nel fascicolo processuale. Si rilevava, infatti, come, dall’esame del modulo di constatazione amichevole sottoscritto da entrambe le parti del sinistro, emergesse chiaramente che lo sportello dell’auto fosse stato aperto proprio quando stava passando nelle sue vicinanze la ricorrente.

La Suprema Corte, ritenendo fondati i motivi addotti, ha accolto con rinvio il ricorso, annullando la sentenza impugnata.
Secondo i giudici di legittimità, in aderenza a quanto eccepito dalla ricorrente, la Corte d’Appello non aveva effettivamente attribuito la dovuta rilevanza alla ricostruzione dei fatti descritta nel modulo di constatazione amichevole, il quale riportava chiaramente come lo sportello si fosse aperto al passaggio della ciclista, con tanto di disegno esplicativo, elementi, questi, che avevano, invece, avuto un peso rilevante ai fini dell’ammissione della pronuncia di primo grado.


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