Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Giudice dell’Udienza Preliminare aveva condannato il gestore di un bar per tale reato, in quanto egli, nelle vesti di datore di lavoro e “con abuso di tale qualità”, aveva minacciato di licenziamento i dipendenti che non avessero accettato le condizioni lavorative imposte e che non avessero firmato “una lettera di dimissioni in bianco”.
Il gestore, inoltre, risultava aver fatto svolgere ai propri dipendenti attività lavorativa a tempo pieno, nonostante gli stessi fossero assunti mediante un contratto a tempo parziale e non aveva fatto loro fruire delle ferie, del TFR e dei contributi, “costringendoli altresì ad accettare un compenso inferiore a quello che avrebbe dovuto essere loro erogato”.
Avverso la pronuncia di condanna, il gestore del bar proponeva ricorso in Cassazione, rilevando come la sentenza di condanna apparisse “carente di motivazione, non avendo spiegato le ragioni per le quali debba qualificarsi come estorsione la condotta del datore di lavoro che, sin da prima dell’instaurazione del rapporto, prospetti al lavoratore, sicuramente bisognoso, la propria offerta, seppur esosa o iniqua di lavoro”.
Con riferimento a tale motivo di ricorso, la Cassazione non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, e rigettava il relativo ricorso.
Il ricorrente aveva censurato la motivazione della sentenza di primo grado in quanto la medesima avrebbe “omesso di adeguatamente apprezzare la circostanza secondo cui la violazione della normativa a tutela del lavoratore aveva costituito, nello specifico, il risultato di un accordo tra le parti, di tal che l’accordo, seppure illecito e nullo sotto il profilo privatistico, non poteva integrare un fatto rilevante agli effetti dell’art. 629 codice penale, per difetto del requisito della minaccia”.
In altri termini, secondo il ricorrente, non si potrebbe parlare, nel caso di specie, di “estorsione”, in quanto, ancora prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, le parti si erano accordate nel senso di stabilire determinate condizioni di lavoro. Pertanto, non essendovi stata alcuna minaccia, non si può ritenere integrato il reato di cui sopra.
Ebbene, secondo la Cassazione, la questione centrale era quella di qualificare giuridicamente la condotta dell’imputato, accertando se la medesima sia stata correttamente ricondotta nell’ambito dell’art. 629 codice penale.
In proposito, la Corte precisava che la norma che punisce il reato di estorsione, “persegue l’interesse pubblico all’inviolabilità del patrimonio e, nel contempo, alla libertà di autodeterminazione”.
Osservava la Corte, infatti, che “l’evento finale della disposizione patrimoniale lesiva del patrimonio proviene (…) dalla stessa vittima ed è il risultato di una situazione di costrizione determinata dalla violenza o dalla minaccia del soggetto agente”.
In caso di “estorsione”, in particolare, “il potere di autodeterminazione della vittima non è completamente annullato ma è, tuttavia, limitato in maniera considerevole”, essendo la vittima posta “nell’alternativa di far conseguire all’agente il vantaggio economico voluto ovvero di subire un pregiudizio diretto e immediato”.
In tale contesto, dunque, secondo la Cassazione, “anche lo strumentale uso di mezzi leciti e di azioni astrattamente consentite può assumere un significato ricattatorio e genericamente estorsivo, quando lo scopo mediato sia quello di coartare l’altrui volontà”.
In quest’ultimo caso, infatti, “l’ingiustizia del proposito rende necessariamente ingiusta la minaccia di danno rivolta alla vittima e il male minacciato, giusto obiettivamente, diventa ingiusto per il fine cui è diretto”, come affermato anche dalla medesima Corte di Cassazione, con l’ormai risalente sentenza n. 877 del 1973.
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la sentenza impugnata aveva fatto emergere “un quadro globale di timore dei dipendenti, in ragione della particolare situazione del mercato del lavoro (…) e in presenza di comportamenti certamente prevaricatori del datore di lavoro”.
Di conseguenza, appariva evidente alla Corte che l’accettazione dei lavoratori “di non rivendicare i propri diritti” non fosse assolutamente “libera”, bensì “condizionata dall’assenza di possibilità alternative di lavoro”.
Alla luce di tali considerazioni, la motivazione contenuta nella sentenza di condanna appariva del tutto logica e coerente, dovendosi, pertanto, confermare la condanna per il reato di cui all’art. 629 codice penale.