Nel caso all’esame della Corte, il Tribunale aveva condannato un soggetto per il reato di “atti persecutori” (o “stalking”), di cui all’art. art. 612 bis del c.p. bis codice penale, e tale sentenza era stata confermata anche in sede di appello.
Il condannato, quindi, decideva di proporre ricorso per Cassazione, ma la Corte non riteneva di dover aderire alle argomentazioni dal medesimo svolte.
In particolare, il soggetto in questione si era difeso affermando che le sue condotte non potevano dirsi persecutorie, dal momento che egli si era limitato a “corteggiare” la vittima, senza, dunque, provocare alcuno “stato d’ansia” nella medesima.
Come detto, la Cassazione non ritiene di dover accogliere il ricorso proposto dal condannato, aderendo invece alle motivazioni che avevano sorretto la decisione dei giudici dei precedenti gradi di giudizio.
La Corte, in primo luogo, rileva come “con l'introduzione della fattispecie di cui all'art. 612 bis cod. pen. il legislatore ha voluto, prendendo spunto dalla disciplina di altri ordinamenti, colmare un vuoto dì tutela ritenuto inaccettabile rispetto a condotte che, ancorché non violente, recano un apprezzabile turbamento nella vittima” e come il legislatore abbia preso atto che “la violenza (declinata nelle diverse forme delle percosse, della violenza privata, delle lesioni personali, della violenza sessuale) spesso è l'esito di una pregressa condotta persecutoria”.
Pertanto, attraverso la previsione di questo tipo di reato, il legislatore italiano ha voluto “in qualche modo anticipare la tutela della libertà personale e dell'incolumità fisio-psichica attraverso l'incriminazione dì condotte che, precedentemente, parevano sostanzialmente inoffensive e, dunque, non sussumibili in alcuna fattispecie penalmente rilevante o in fattispecie per così dire minori, quali la minaccia o la molestia alle persone”.
Nel caso di specie, la Corte osserva come risultasse accertato che “le molestie erano iniziate con degli approcci durante incontri casuali nei pressi di casa e mentre entrambi si trovavano sui balconi delle rispettive abitazioni (posti l'uno di fronte all'altro): l'uomo aveva pronunziato frasi come "tu mi piaci", aveva "mandato" baci, si era messo le mani sul cuore "a voler mimare il suo amore" e una notte aveva puntato la luce di una torcia verso l'abitazione della donna. In altre occasioni l'aveva aspettata fuori della palestra e fuori dal parrucchiere; l'aveva pure raggiunta ai giardinetti, dove si trovava con i figli, e le aveva detto sussurrando "ma lo vuoi capire che sono innamorato di te"; era accaduto pure che le avesse sussurrato le parole "ti amo" nell'androne di una chiesa, durante una processione”.
Inoltre, evidenza la Corte come fosse emerso anche “che la persona offesa, in conseguenza delle reiterate molestie subite del M., aveva avvertito un forte senso di ansia e si era sentita perseguitata, tanto da dover modificare le proprie abitudini di vita: infatti si era vista costretta a causa delle morbose attenzioni del M. ad uscire di casa sempre accompagnata dal marito o dalle amiche, anche per espletare le normali attività quotidiane”.
Alla luce di tutte queste considerazioni, dunque, alla Cassazione pare “del tutto evidente che i fatti posti in essere dal M. non si siano concretati solo in un pressante "corteggiamento", come sostenuto dalla difesa dell'imputato nel ricorso in esame. Il M. ha perpetrato una serie di atti di molestia, provocando stato d'ansia nella vittima e inducendola a mutare le proprie abitudini nella propria vita quotidiana, chiedendo aiuto al marito e alle sue amiche, tra cui la figlia dello stesso imputato”.
Di conseguenza, poiché dovevano ritenersi integrati tutti i presupposti che l’art. 612 bis c.p. richiede ai fini di una pronuncia di condanna per “stalking”, la Cassazione rigetta il ricorso promosso dall’uomo e conferma la sentenza di condanna resa dalla Corte d’Appello.