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Articolo 660 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Legato di alimenti

Dispositivo dell'art. 660 Codice Civile

Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto(1), comprende le somministrazioni indicate dall'articolo 438(2), salvo che il testatore abbia altrimenti disposto(3) [670 c.c.].

Note

(1) Non è, dunque, richiesto che il legatario sia tra i soggetti in favore dei quali gli artt. 433 ss. del c.c. prevedono il diritto agli alimenti.
(2) Stante il richiamo all'art. 438 del c.c. si ritiene debba sussistere in capo al legatario lo stato di bisogno, ossia l'incapacità di procurarsi il necessario per vivere.
Alla cessazione di tale stato il legato diviene inefficace senza però venir meno, se la condizione di bisogno si ripresenta la prestazione torna ad essere dovuta nuovamente. In questo senso si può affermare che lo stato di bisogno è un presupposto di efficacia del legato di alimenti.
(3) Il legato di cui alla norma in commento differisce da quello avente ad oggetto una rendita vitalizia (v. art. 1872 del c.c.) in relazione alla misura della prestazione: nel primo è rapportata allo stato di bisogno, nel secondo è fissa.

Spiegazione dell'art. 660 Codice Civile

A proposito dell’art. 660, concernente il legato di alimenti, non si trova molto da rilevare: salvo che la detta disposizione si ricollega a quella dell’art. 438, col richiamo al quale deve ritenersi risolta la questione che si presentava sotto la vigenza dell’art. #846# del codice del 1865: se fosse, cioè, il legato alimentare da ritenere subordinato alle condizioni di bisogno dell’alimentando ed alla disponibilità dell’onerato; tale questione è stata risolta in senso affermativo.
Ma si ritiene che l’art. 660, collegato all’art. 438, si applichi soltanto all’ipotesi di legato generico di alimenti; e che, se il testatore avesse determinato il quantum da prestare, l’indicazione della prestazione come alimentare sarebbe da considerare come una superflua demonstratio: sicché tale legato dovrebbe considerarsi come insuscettibile di variazioni quantitative, in più o in meno, e come insuscettibile di cessazione per originaria o sopravvenuta inesistenza del bisogno (che, a rigore, anche questa è variazione quantitativa: riduzione a zero).

Massime relative all'art. 660 Codice Civile

Cass. civ. n. 6772/2012

Il legato di alimenti è condizionato, salvo diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, in quanto l'art. 660 c.c. stabilisce che tale legato "comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto", e l'art. 438 c.c. rapporta la misura degli alimenti non soltanto alle necessità di vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale, ma anche al "bisogno" di quest'ultimo, sicché, se lo stato di bisogno non sussiste, manca lo stesso presupposto per richiedere gli alimenti.

Cass. civ. n. 6727/1987

Perché possa parlarsi di legato alimentare, come tale subordinato, per l'an e per il quantum, salvo diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, stante il richiamo fatto dall'art. 660 c.c. all'art. 438 dello stesso codice, è necessario che esso abbia ad oggetto la sola somministrazione degli alimenti, cioè di quanto strettamente necessario alla vita del beneficiario, nel qual caso il corrispondente diritto di quest'ultimo, oltre ad essere non cedibile e non compensabile, è anche insuscettibile di rinunzie o transazioni, giusta il disposto dell'art. 447 c.c. Qualora, invece, il legato comprenda la più ampia ed estesa prestazione del mantenimento, si è fuori di detta ipotesi ed il diritto del legatario può ben formare oggetto di un accordo transattivo ed essere sostituito con quello ad una semplice prestazione periodica di danaro in misura non variabile né in rapporto ad eventuali mutamenti delle condizioni delle parti, né in rapporto all'eventuale sopravvenire di fenomeni inflazionistici o deflazionistici, e perciò assoggettata al principio nominalistico proprio delle obbligazioni pecuniarie.

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