Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto(1), comprende le somministrazioni indicate dall'articolo 438(2), salvo che il testatore abbia altrimenti disposto(3) [670 c.c.].
Note
(1)
Non è, dunque, richiesto che il legatario sia tra i soggetti in favore dei quali gli artt. 433 ss. del c.c. prevedono il diritto agli alimenti.
(2)
Stante il richiamo all'art. 438 del c.c. si ritiene debba sussistere in capo al legatario lo stato di bisogno, ossia l'incapacità di procurarsi il necessario per vivere.
Alla cessazione di tale stato il legato diviene inefficace senza però venir meno, se la condizione di bisogno si ripresenta la prestazione torna ad essere dovuta nuovamente. In questo senso si può affermare che lo stato di bisogno è un presupposto di efficacia del legato di alimenti.
Alla cessazione di tale stato il legato diviene inefficace senza però venir meno, se la condizione di bisogno si ripresenta la prestazione torna ad essere dovuta nuovamente. In questo senso si può affermare che lo stato di bisogno è un presupposto di efficacia del legato di alimenti.
(3)
Il legato di cui alla norma in commento differisce da quello avente ad oggetto una rendita vitalizia (v. art. 1872 del c.c.) in relazione alla misura della prestazione: nel primo è rapportata allo stato di bisogno, nel secondo è fissa.