Ebbene, la norma colpita dalla declaratoria di illegittimità della Corte è l'art. 262 c.c., il quale al primo comma dispone che “il figlio [naturale] assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio [naturale] assume il cognome del padre".
Quindi in base a tale norma, retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, fino ad oggi i neonati – in mancanza di diverso accordo tra i genitori segnalato al momento della nascita - hanno assunto in automatico il cognome del papà anziché quello di entrambi i genitori.
La Corte Costituzionale, tuttavia, cambia oggi le carte in tavola, affermando che “la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due”.
Inizia dunque l’era del doppio cognome per i figli, come già avviene ad esempio in Spagna.
Ma su quali principi si fonda questa dirompente pronuncia della Consulta?
Alla base del nuovo principio di diritto troviamo il principio di eguaglianza e l’interesse del figlio, per cui – riportando pedissequamente l’espressione dei Giudici delle Leggi – entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale.
E dunque, i dati normativi di riferimento per questo nuovo approdo sono:
- gli articoli 2 e 3 Cost;
- l’art. 117 Cost. n relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Va infine evidenziato che la Consulta, in conclusione del comunicato stampa, ha altresì chiarito che in mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.