Ma tale beneficio può riconoscersi anche in capo al coniuge separato? E, in caso di risposta positiva, questo diritto viene meno in caso di addebito della separazione?
La risposta a questi quesiti era stata fornita dall’Inps qualche anno fa: con la circolare n. 185 del 2015 era stato infatti precisato che anche il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti.
Con riferimento al secondo degli interrogativi sopra formulati, inoltre, l’Istituto di previdenza aveva chiarito che il diritto alla pensione di reversibilità doveva venire meno per il coniuge separato con addebito, salvo cui lo stesso sia titolare di assegno alimentare.
Sulla questione è però di recente tornata l’Inps, con la circolare n. 19 del 1° febbraio 2022.
L’Istituto, in particolare, evidenzia come la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 2606/2018 e Cass. n. 7464/2019), nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione. Pertanto, nel caso di separazione, con o senza addebito “trova applicazione l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 che, con riferimento al coniuge superstite, non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato”.
Secondo tale consolidato orientamento, quindi, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite
Con la citata circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps recepisce dunque il menzionato della Suprema Corte e afferma espressamente che “il coniuge separato - anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti - è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti”.
Tanto chiarito, l’istituto fornisce istruzioni in ordine
- alla gestione delle domande già presentate, che devono essere definite in base ai criteri di cui alla recente circolare;
- alla gestione delle domande già respinte, che devono essere riesaminate su richiesta degli interessati, sempre che non sia intervenuta sentenza in giudicato.
Infine, l’Inps chiarisce che nelle ipotesi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria.