Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Pensione di reversibilità per il coniuge separato senza mantenimento

Famiglia - -
Pensione di reversibilità per il coniuge separato senza mantenimento
La reversibilità spetta al coniuge superstite anche quando quest’ultimo non sia titolare di assegno.
Con l’ordinanza n. 7464/2019, la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha riaffermato il principio secondo cui il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità anche se, al momento della morte, non era titolare di assegno di mantenimento a carico del coniuge deceduto.
La pronuncia trae origine dal ricorso per Cassazione proposto da una donna, la quale si era vista respingere sia in primo che in secondo grado la domanda volta ad ottenere il pagamento della pensione di reversibilità del marito, dal quale si era separata. In sede di separazione alla moglie non era stato riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento: proprio sulla base di tale presupposto i giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, avevano ritenuto che non le spettasse la pensione di reversibilità.
Nel riformare la sentenza della Corte d’Appello, la Cassazione, richiamando le proprie precedenti pronunce in materia, ha ricordato la sentenza n. 286/1987 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 24 e della L. 18 agosto 1962, n.1357, art. 23, comma 4, nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato “per colpa” (espressione usata dal legislatore prima della riforma del diritto di famiglia del 1975) con sentenza passata in giudicato.
Pertanto, proprio alla luce della sentenza della Consulta, la pensione di reversibilità va riconosciuta anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte.
In particolare - spiega la Corte - dopo la modifica legislativa dell'istituto della separazione personale, ad opera proprio della riforma del diritto di famiglia che ha novellato l’art. 151 del c.c., e dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale, non risulta più giustificabile il diniego della pensione di reversibilità al coniuge cui sia stata addebitata la separazione, trattandosi di una tutela che ha la funzione di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli.
Commentando proprio la pronuncia della Corte Costituzionale, la Cassazione afferma che quest’ultima non autorizza l'interprete a ritenere che sia residuata una differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione. Infatti, solo il legislatore avrebbe potuto introdurre simili limitazioni, stabilendo eventualmente che il coniuge separato con addebito abbia diritto alla reversibilità ovvero ad una quota, solo in presenza di specifiche condizioni.
Invece, l’art. 22 della Legge n. 903/1965 richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità, solo l'esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto pensionato o assicurato, e non anche lo stato di bisogno del superstite o che questi fosse a carico del coniuge defunto.
In definitiva (conclude la Cassazione) “nella legge citata, la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall'intento di porre il coniuge superstite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima”.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.