La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21633 del 19 settembre 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni proprio in merito a questa questione.
Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha coinvolto un condomino, che aveva agito in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Torino, il condominio di cui faceva parte.
Nello specifico, il condomino in questione faceva parte dello studio professionale che aveva ricoperto, per un periodo, la carica di amministratore del condominio e aveva agito in giudizio evidenziando di aver versato diverse somme di denaro per far fronte agli scoperti del conto corrente bancario intestato al condominio, che non gli erano state integralmente restituite.
In particolare, il condomino deduceva di essere creditore, nei confronti del condominio, della somma di Euro 2.000,00, “di cui invano aveva chiesto la restituzione”.
Il Giudice di Pace di Torino aveva parzialmente accolto la domanda dell’attore, condannando il condominio a restituire al condomino la somma di Euro 1.000,00.
La sentenza veniva, poi, parzialmente riformata dal Tribunale della stessa città, che aveva condannato il condominio a restituire al condomino l’intera somma richiesta.
Il Tribunale aveva evidenziato, in proposito, che, dalla documentazione prodotta in corso di causa, risultava che, effettivamente, il condomino attore “aveva versato sul conto corrente del condominio gli importi di cui aveva sollecitato la restituzione” e che il condominio non aveva dimostrato che tale circostanza non fosse vera.
Ritenendo la decisione ingiusta, il condominio decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di non poter aderire alle considerazioni svolte dal giudice di secondo grado, accogliendo il ricorso proposto dal condominio.
Osservava la Cassazione, infatti, che il condomino aveva addotto a fondamento delle proprie ragioni, un contratto di mutuo (art. 1813 c.c.) e che per “provare l'esistenza di un contratto di mutuo, posto a fondamento di una pretesa fatta valere in giudizio, non basta dimostrare l'avvenuta consegna del danaro o di altre cose fungibili, ma occorre dimostrare che tale consegna è stata effettuata per un titolo che implichi l'obbligo della restituzione”.
Ebbene, nel caso di specie, poiché il condomino attore non aveva dimostrato l’obbligo di restituzione in capo al condominio, la Cassazione riteneva di dover accogliere il ricorso presentato dal condominio, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione.