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Arriva in ritardo alla prova preselettiva: escluso dal concorso insegnanti

Arriva in ritardo alla prova preselettiva: escluso dal concorso insegnanti
Il TAR ha confermato l'esclusione di un candidato da un concorso pubblico per insegnanti, in quanto giunto in ritardo alla prova preselettiva.
Attenzione a presentarsi in ritardo ad un concorso pubblico (art. 97 Cost.), in quanto l’Amministrazione può legittimamente escludervi dalla partecipazione alle prove!

A dirlo è il TAR Campania, con la sentenza n. 6072 del 27 dicembre 2017.

Il caso sottoposto all’esame del TAR ha visto come protagonista la candidata ad un concorso pubblico indetto dal Ministero dell’Istruzione, finalizzato al reclutamento di personale docente.

Nello specifico, la candidata in questione si era rivolto al TAR allo scopo di ottenere l’annullamento del provvedimento che non l’aveva ammessa allo svolgimento della prova preselettiva, in quanto giunta in ritardo sul luogo del concorso.

Osservava la ricorrente, in proposito, che il ritardo era stato dovuto ad una causa indipendente dalla sua volontà e, in particolare, “alla circostanza che il treno che aveva preso per giungere sul luogo di svolgimento della prova aveva accumulato ritardo a causa di uno sciopero non programmato”.

Secondo la ricorrente, inoltre, la sede scelta per lo svolgimento della prova di concorso non appariva adeguata, essendo la stessa “troppo distante (…) dal luogo di residenza dei candidati”.

Evidenziava la ricorrente, inoltre, che, a seguito del riscontrato ritardo, l’Amministrazione avrebbe dovuto farla partecipare ad una sessione successiva della prova preselettiva e che il bando di concorso prevedeva “che solo la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti comportasse l’esclusione dalla procedura concorsuale e non il ‘semplice’ ritardo”.

Il TAR, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento di esclusione dalla partecipazione alla prova preselettiva.

Rilevava il TAR, in proposito, che “la presenza di chi intende partecipare, nel luogo previsto per l’effettuazione della prova preselettiva concorsuale, è riconducibile ad una esclusiva scelta personale dell’interessato” e che l’Amministrazione non è tenuta a “considerare in senso giustificativo le ragioni dell’assenza del candidato all’ora prevista”, né a “convocare per una nuova sessione il concorrente non presentatosi puntualmente il giorno ed all’ora per lui fissati”.

Precisava il TAR, peraltro, che “la scelta del luogo dove effettuare la prova preselettiva di un concorso, così come la decisione di non consentire eventuali ‘recuperi’ per gli assenti in sessioni successive”, è legata a ragioni organizzative, liberamente valutabili dall’Amministrazione, “a meno che le scelte adottate non risultino manifestamente irragionevoli e illogiche”.

Ebbene, nel caso di specie, il TAR osservava che nessuna normaimpone dei limiti specifici di distanza della residenza dei candidati rispetto al luogo di svolgimento della prova concorsuale, così come nessuna norma impone che il candidato assente nel giorno e all’ora della convocazione debba essere chiamato a recuperare la prova in una sezione successiva”.

Aggiungeva il TAR, peraltro, che la ricorrente non aveva “dedotto elementi idonei a dimostrare l’irragionevolezza della fissazione della sede della selezione”, essendosi la stessa limitata “a lamentare soltanto una eccessiva distanza dal suo luogo di residenza”.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR Campania rigettava il ricorso proposto dalla candidata esclusa, confermando la legittimità del provvedimento oggetto di impugnazione.


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