Il soccorso istruttorio è un istituto tramite il quale si può porre rimedio ad eventuali omissioni, incompletezze e/o irregolarità concernenti informazioni e documenti, in virtù di quanto disposto dall’art. 6 della legge sul proc. amministrativo, a tenore del quale, il responsabile del procedimento, nell’accertamento d’ufficio delle condizioni di ammissibilità, compiendo ogni atto necessario ai fini dell’istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni nonché la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
L’istituto, nato in risposta all’esigenza di limitare le ipotesi di esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara ai soli casi di carenze gravi e sostanziali dei requisiti di partecipazione, è applicabile anche ai concorsi pubblici, purché non si esplichi in un ingiusto vantaggio lesivo della posizione di altri candidati.
Ciò è quanto affermato dalla V Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 7975 del 22 novembre 2019.
La vicenda è quella di un candidato che, vedendosi collocato nella sezione degli idonei non vincitori, proponeva ricorso innanzi al TAR Puglia, instando per l’annullamento del bando e della graduatoria finale di una procedura concorsuale, poiché - effettuato l’accesso agli atti - era emerso che la commissione esaminatrice non aveva valutato il conseguimento della laurea in scienze politiche, a causa della mancata indicazione del voto di laurea.
La suddetta commissione aveva, dunque, pregiudicato le ragioni del ricorrente, il quale, in virtù del titolo di studio conseguito con la votazione di 90/110, avrebbe avuto diritto all’assegnazione del punteggio di 1,20, come disposto dal bando.
Il TAR Puglia, accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando l'inammissibilità dello stesso nella parte in cui veniva contestata la mancata attribuzione del punteggio relativo al summenzionato titolo.
Il provvedimento di primo grado veniva impugnato innanzi al Consiglio di Stato, lamentando il mancato espletamento, da parte dell'Amministrazione, del c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della L. n. 241/1990.
Invero, non essendovi alcun dubbio sul possesso del titolo di studio, l’incertezza verteva unicamente sul voto conseguito all’esame di laurea finale; incertezza derivante da una mera incompletezza della dichiarazione e, pertanto, agevolmente superabile attraverso una richiesta di chiarimenti ed informazioni aggiuntive.
In accoglimento delle doglianze del ricorrente, ribaltando il precedente orientamento giurisprudenziale, i giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato come il soccorso istruttorio - oltre a trovare sicura applicazione per le procedure di affidamento dei contratti pubblici - sia perfettamente calzante anche e, soprattutto, in ipotesi di concorsi pubblici, sulla base della seguente osservazione:
l’esito di una procedura concorsuale non deve essere alterato da un mero errore materiale, tale da pregiudicare in graduatoria il partecipante meritevole, atteso che lo scopo di un concorso pubblico è appunto quello di selezionare i migliori candidati.
Del resto, se si sostenesse l’opposta tesi più restrittiva, non solo si cagionerebbe un danno al candidato, ma si finirebbe con il ledere l’interesse collettivo ad una corretta selezione dei dipendenti pubblici, inficiando il buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost..
Tuttavia, lungi dall’affermare un’applicazione incondizionata del soccorso istruttorio, detto rimedio amministrativo incontra il significativo limite della “par condicio”:
rimanendo sempre in ambito concorsuale, proprio al fine di non riconoscere un indebito vantaggio ad personam lesivo della parità tra i candidati, è vietato allegare un requisito di partecipazione o un titolo valutabile allorquando il termine di presentazione della domanda sia ormai spirato.
Pertanto, alla luce delle pregresse considerazioni e del precitato limite, il Consiglio di Stato ha concluso affermando il principio secondo cui, laddove il candidato abbia correttamente allegato i titoli richiesti entro il termine previsto dal bando, omettendo, però, informazioni e dichiarazioni facilmente suscettibili di integrazione, la Pubblica Amministrazione sarà tenuta ad un contegno collaborativo ispirato a buona fede e correttezza attivando il c.d. soccorso istruttorio di cui all’art. 6, L. 241/1990.