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Caduta sulla strada di un albero presente in un fondo privato: l'ente pubblico è responsabile del danno

Caduta sulla strada di un albero presente in un fondo privato: l'ente pubblico è responsabile del danno
La pubblica amministrazione è tenuta a garantire la sicurezza della viabilità, vigilando sull’eventualità che da un fondo privato derivino dei pericoli per gli utenti della strada.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6651/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità o meno di configurare una responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni cagionati da cose in custodia, con riferimento in particolare ai danni provocati agli utenti della strada dalla caduta di un albero presente su un fondo privato confinante.

La vicenda giudiziaria vedeva protagonista il conducente di un auto, il quale si era scontrato con un albero di grandi dimensioni che, dopo essere caduto a causa del forte vento, aveva occupato interamente la carreggiata. In seguito all’inevitabile scontro, l’uomo aveva riportato gravi lesioni personali e la sua macchina era stata distrutta.

In seguito all’accaduto, il conducente aveva citato in giudizio l’ente proprietario della strada presso la quale aveva avuto luogo il sinistro, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti. Tale ente, d’altro canto, nel costituirsi in giudizio, aveva chiamato in causa la proprietaria del fondo limitrofo alla strada in cui si era verificato l’incidente, sul quale si trovava l’albero che aveva causato il sinistro.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello, tuttavia, rigettavano le istanze attoree, e l’originario attore decideva, così, di ricorrere dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, ha colto l’occasione per ribadire alcuni fondamentali principi di diritto in materia di responsabilità della Pubblica Amministrazione, i quali erano stati totalmente disattesi dai giudici della Corte d'Appello.
Innanzitutto, i giudici di legittimità hanno affermato che, in materia di circolazione stradale, l’ente proprietario della strada ha il dovere primario di garantire la sicurezza della viabilità, adottando tutte le misure necessarie. Lo stesso ente risulterà, dunque, responsabile degli eventi lesivi occorsi agli utenti della strada posta sotto il suo controllo, anche qualora il danno derivi dalla cattiva od omessa manutenzione dei terreni adiacenti alla strada che appartengano a privati, poiché rientra comunque tra gli obblighi dell’ente verificare che lo stato dei luoghi garantisca la sicurezza di pedoni ed automobilisti (cfr. Cass. Civ., n. 15302/2013; Cass. Civ., n. 23562/2011).

Sulla base di quanto disposto dal secondo dei citati principi, poi, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, pur non avendo la custodia dei terreni privati confinanti con la stessa, ha comunque l’obbligo di vigilare che da essi non derivino situazioni di pericolo per gli utenti della strada, attivandosi per rimuovere o far rimuovere quelle eventualmente esistenti. Per questo motivo, nel caso in cui l’ente, pur potendosi avvedere della situazione di pericolo usando l’ordinaria diligenza, non l'abbia segnalata ai proprietari del fondo adiacente alla strada o, comunque, non si sia attivato in alcun modo per prevenire eventi lesivi ai danni degli utenti della strada, dovrà essere ritenuto responsabile ai sensi del combinato disposto degli articoli 1176 e 2043 del Codice Civile (cfr. Cass. Civ., n. 6141/2018; Cass. Civ., n. 22330/2014).

Sulla base dell'applicabilità al caso di specie di tali principi, la Cassazione non ha potuto far altro che cassare la sentenza impugnata, la quale non si era minimamente conformata ad essi.


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