La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5859 del 12 marzo 2018, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista alcuni soggetti, che avevano agito in giudizio nei confronti della Provincia di Lucca, al fine di ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa di un “blocco stradale determinato da una abbondante nevicata”.
Evidenziavano gli attori, in particolare, che, a seguito di tale blocco, gli stessi “erano rimasti fermi nelle proprie autovetture per ore, senza alcuna forma di assistenza e soccorso”.
Il Tribunale di Lucca, pronunciatosi in primo grado, aveva rigettato le domande risarcitorie e la sentenza era stata confermata dalla Corte d’appello di Firenze, con la conseguenza che i danneggiati avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.
Nello specifico, i ricorrenti avevano lamentato la violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., nonché dell’art. 14 cod. strada, in quanto la Provincia “non aveva provato di avere espletato, con diligenza adeguata, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione previste dal citato art. 14 C.d.S.”.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dai danneggiati, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Evidenziava la Cassazione, in primo luogo, che i ricorrenti non avevano contestato la “straordinarietà dell'evento”, rappresentato da una perturbazione di estensione tale da rendere “inesigibile la predisposizione di rimedi incidenti sul blocco del traffico stradale”.
Di conseguenza, secondo la Corte, i giudici di secondo grado avevano, del tutto correttamente, ritenuto che la suddetta “straordinarietà dell’evento” avesse interrotto il nesso di causalità tra fatto ed danno.