Hai una questione da risolvere in Tribunale e, giustamente, ti sei affidato ad un avvocato? Tutto nella norma, se non che, a causa terminata, il legale ti ha informato che avete perso la causa.
Ebbene, se ti stai domandando se puoi chiedere un risarcimento, oggi proveremo a spiegarti quando ricorrono le condizioni per farlo.
Prima di tutto, è importante sapere che quella dell'avvocato è un'
obbligazione di mezzi, e non di risultato.
La dottrina e la giurisprudenza, difatti, tradizionalmente distinguono tra queste due tipologie di obbligazioni, che si differenziano perché, nel caso delle obbligazioni di risultato, il soggetto obbligato è tenuto a garantire un risultato, che sia un bene o un servizio.
Nelle obbligazioni di mezzi, invece, per valutare se la prestazione è stata eseguita correttamente, va fatto riferimento alla diligenza, non potendosi garantire un risultato.
Di solito, le obbligazioni di mezzi sono appunto quelle dei professionisti.
Ebbene, nel caso dell'avvocato, è chiaro che questi non possa assicurare al cliente la vittoria della causa. Quindi, non si può, a priori, in caso di soccombenza, richiedere il risarcimento dei danni.
Se si vuole agire contro l'avvocato, va in primo luogo dimostrato che il legale abbia commesso un errore, ma neppure questo basta.
Infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza n. 7309/17, va altresì dimostrato che, in assenza di tale errore, l’esito del giudizio sarebbe stato più favorevole.
In sintesi, il cliente che agisce contro l'avvocato non solo deve dimostrare la commissione di un errore da parte del professionista, ma anche il danno causato dalla sua condotta.
Va provata, quindi, la causazione di un danno che sia conseguenza immediata e diretta dell’imperizia dell’avvocato.
Questo perché, nel nostro ordinamento, per ottenere un risarcimento occorre dimostrare di aver subito danno effettivo, concreto ed attuale.
Vi sconsigliamo, quindi, di intentare causa nei confronti dell'avvocato quando l'eventuale errore da lui commesso non abbia avuto rilevanza, ad esempio perché le norme di diritto vi avrebbero comunque dato torto o, in ogni caso, l'esito della causa si presume non sarebbe mutato.
Naturalmente, sarà l'avvocato a cui vi rivolgerete per la causa contro il professionista a esaminare la situazione e a consigliarvi e a valutare se sussistano l'errore, il danno e il nesso di causalità.
Badate bene che potreste dovervi rivolgere a un avvocato "fuori foro", ossia a un legale che non appartiene allo stesso foro dell'avvocato contro cui volete intentare la causa. Questo perché uno dello stesso foro potrebbe essere restio a fare causa ad un collega.
In ogni caso, è importante che sappiate che gli avvocati devono, obbligatoriamente, stipulare un'assicurazione professionale.
In caso di errore, l'avvocato potrà quindi riconoscere lo stesso e attivare la procedura, in modo che la polizza sulla responsabilità professionale copra i danni arrecati al cliente.
Ma, badate bene, occorre appunto l'iniziativa dell'avvocato, non potendo il cliente rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa.
Infine, si evidenzia che, oltre alla responsabilità civile, è possibile che l'avvocato incorra in responsabilità disciplinare. Questo tipo di responsabilità non necessariamente dà diritto ad un risarcimento (che va comunque richiesto sempre in sede civile), potendo un avvocato violare gli obblighi prescritti dal Codice Deontologico senza arrecare poi un danno al cliente.
In ogni caso, il cliente, al fine di vedere il professionista negligente sanzionato, può presentare un esposto all'ordine di appartenenza del legale.
I doveri dell'avvocato sono contenuti nel Codice deontologico forense. In particolare, nei confronti della parte assistita, l'avvocato può incorrere nella violazione di tali obblighi, a titolo esemplificativo:
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violazione degli obblighi di trasparenza;
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violazione degli obblighi di comunicazione;
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violazione degli obblighi di difesa;
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violazione degli obblighi di diligenza;
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violazione delle regole di aggiornamento professionale;
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violazione delle regole di prudenza.