La vicenda ha avuto origine dalla citazione in
giudizio, da parte di un privato, del
Comune e della
Provincia in cui erano siti degli immobili di sua proprietà, danneggiati a causa di una
frana dovuta a dei difetti nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori della
strada.
L’uomo chiedeva il
risarcimento per i danni agli immobili, ma la Provincia eccepiva la
prescrizione del
diritto. Il Comune, invece, negava la sua
responsabilità e chiamava in garanzia l’
assicurazione, la quale opponeva l’avvenuta prescrizione del diritto all’indennizzo richiesto dall’
attore.
Il
giudice di
primo grado accoglieva la
domanda, sulla base del fatto che che l’
eccezione di prescrizione sollevata dall’assicurazione non poteva inibire la domanda dell’
attore. In
appello la decisione veniva confermata e il Comune proponeva così ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte si è espressa sul caso con la
sentenza n. 31071/2019, con la quale ha precisato che l'eccezione di prescrizione da parte della Provincia fosse da ritenersi
tamquam non esset, in quanto, nel caso di specie, tale ente era da considerarsi un soggetto terzo, estraneo al rapporto obbligatorio che intercorreva tra il Comune e il privato. Come è noto, ai sensi dell’art.
2939 c.c. la prescrizione può essere eccepita o dal debitore, o dai terzi che vi abbiano interesse; non rientrando la Provincia in nessuna di queste categorie, non le era possibile sollevare tale eccezione.
Per quanto riguarda invece l’
eccezione di prescrizione sollevata dall’assicurazione,
garante del Comune debitore, la Cassazione si è chiesta se questa fosse o meno idonea ad inibire la domanda proposta dal privato nei confronti del debitore principale.
È opportuno, a tal proposito, tenere presente quello che è l’interesse tutelato dall’art.
2939 c.c., laddove prevede che anche i
terzi interessati possano sollevare l'eccezione di prescrizione: evitare che si produca nei loro confronti un effetto riflesso e dannoso nel caso in cui il rapporto principale tra il creditore ed il debitore che non abbia eccepito la prescrizione resti in vita. L’unico caso in cui al terzo è impedito di sollevare l’eccezione di prescrizione è quello della sua
rinuncia espressa da parte del debitore principale.
Nel caso in oggetto, l'assicurazione sicuramente patirebbe un effetto
indiretto e
pregiudizievole a causa della permanenza del debito del Comune verso il privato danneggiato, dato che, qualora l’
assicurato venisse
condannato al risarcimento del
danno, avrebbe il diritto di richiedere all’assicuratore di pagare l’indennizzo.
Per queste ragioni, la Corte ha cassato la sentenza, rinviandola ai giudici d’appello e pronunciando il seguente
principio di diritto:
“l'assicuratore della responsabilità civile (non obbligatoria) dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato. Tale eccezione, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente”.