La vicenda ha preso avvio dalla
domanda di
risarcimento proposta da due
genitori nei confronti della
compagnia assicuratrice della
scuola elementare frequentata dal figlio
minore, dove quest’ultimo aveva riportato
lesioni personali durante l’orario scolastico.
La domanda veniva accolta in
primo grado e la compagnia assicuratrice veniva condannata al risarcimento del danno.
La società di assicurazione ha così impugnato la
sentenza dinanzi alla Corte d’
appello di Salerno, che ha accolto l’appello, osservando che dagli atti emergeva che, essendo il soggetto
assicurato l’istituto scolastico, il danneggiato non poteva agire direttamente contro l’assicuratore, ma solo contro il soggetto responsabile del fatto dannoso, il quale poteva, a sua volta, chiamare l’assicurazione
in garanzia. Secondo i giudici, infatti, non era configurabile un
contratto a favore di terzo.
I genitori hanno quindi proposto
ricorso in Cassazione, evidenziando che la stessa polizza assicurativa qualificava espressamente come "
assicurato" lo
studente danneggiato, e mai, nemmeno una volta, il termine veniva riferito all'istituto scolastico.
Il
dato letterale, secondo la parte
ricorrente, deve rivestire un
ruolo fondamentale nell'interpretazione della volontà dei contraenti, ai sensi degli artt.
1362 c.c. e seguenti, e portare quindi, nel caso in esame, a ritenere l’assicurazione come stipulata
per conto altrui, senza che debba ritenersi necessaria un’ulteriore specificazione in tal senso all’interno del contratto.
È opportuno ricordare che, in tema di
interpretazione del contratto, il principale strumento di cui avvalersi nella ricerca della comune volontà delle parti è costituito proprio dal
senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate; il rilievo da attribuire a questi elementi dovrà poi essere ponderato alla luce del complessivo contesto in cui il contratto si colloca.
La Corte di Cassazione si è espressa con l’
ordinanza 7062/2020, rilevando che, in secondo grado, i giudici non si erano attenuti ai citati canoni ermeneutici, ma si erano piuttosto limitati ad una generica valutazione di quanto emergente dagli atti, senza, oltretutto, dare conto di quale criterio ermeneutico avessero perseguito. Infatti
le clausole della polizza, che espressamente qualificavano come “soggetto assicurato” lo studente danneggiato,
non sono state sottoposte ad alcun procedimento interpretativo.
Alla luce di queste osservazioni, la Suprema Corte ha stabilito che, poiché nell’interpretazione del contratto è fondamentale, in primo luogo, fare riferimento alla sua interpretazione letterale, si può ritenere che, nel caso concreto, l’assicurazione fosse stipulata per conto altrui, e che quindi fosse possibile per lo stesso studente danneggiato azionarla direttamente.
Per questi motivi la Suprema Corte ha
cassato la precedente sentenza,
rinviando il giudizio ai giudici di
merito, i quali dovranno attenersi al principio di diritto enunciato.