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Addebito separazione e diritto agli alimenti: precisazioni

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Addebito separazione e diritto agli alimenti: precisazioni
Nessun addebito al coniuge infedele se la crisi è preesistente alla relazione extraconiugale e il diritto agli alimenti non viene riconosciuto se il coniuge possiede capacità lavorativa integra.
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1285 del 4 aprile 2016, si è occupata di un interessante caso in materia di addebito della separazione, mantenimento e alimenti (artt. 151 e 438 codice civile).

Nel caso in esame, il Tribunale pronunciava la separazione personale tra due coniugi, addebitando la medesima alla moglie.

Il giudice, inoltre, poneva a carico del marito l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento di un assegno mensile di Euro 680, e dichiarava inammissibile la domanda proposta dalla moglie relativa al diritto agli alimenti.

La donna, in riforma della sentenza di primo grado, chiedeva che la Corte d’appello dichiarasse non addebitabile la separazione alla medesima, dal momento che non riteneva sussistente un “nesso di causalità tra la crisi coniugale e la sua relazione extraconiugale, poiché quest'ultima era stata intrecciata quando il matrimonio si era ridotto ad una convivenza meramente formale a causa dei comportamenti vessatori e dei maltrattamenti posti in essere dal marito a far tempo dal 2001”.

L’appellante, dunque, chiedeva il riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento, osservando che, durante il matrimonio, era stata totalmente dipendente dal maritoper ogni necessità propria e dei figli e che la sua situazione economica non le permetteva di poter reperire un'abitazione autonoma, per cui aveva dovuto ricorrere all’ospitalità della sorella”.

Infine, insisteva per il riconoscimento del diritto agli alimenti, ai sensi dell’art. 438 codice civile e chiedeva che l’importo dell’assegno di mantenimento disposto in favore dei figli fosse aumentato in quanto iniquo, non tenendo il medesimo conto delle “effettive risorse economico/patrimoniali dei genitori”.

Si costituiva in giudizio il marito, il quale rilevava l’infondatezza dell’appello proposto.

Con particolare riferimento alla richiesta di assegno alimentare, l’appellato rilevava come lo stesso non potesse ritenersi dovuto, dal momento che la moglie non si trovava in “stato di bisogno”, come richiesto dall’art. 438 codice civile.

Di conseguenza, il marito chiedeva l’integrale conferma della sentenza di primo grado, ma la Corte d’appello riteneva fondato e meritevole di accoglimento il ricorso della donna.

Secondo il giudice d’appello, infatti, mancava, “nel caso di specie il nesso di causalità tra l'incontestata relazione extraconiugale e la frattura dell'unione coniugale”.

Osservava la Corte d’appello, infatti, che la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, e quindi la mancanza di legame eziologico tra l'infedeltà e la crisi coniugale” (Cass. civ., ord. n. 16859 del 14/8/2015).

Nel caso di specie, infatti, risultava provato che la moglie fosse “stata oggetto nel corso della vita matrimoniale di vessazioni ed aggressioni da parte del marito, che era arrivato a picchiarla davanti alla prole” e che il marito fosse solito consumare alcolici in misura eccessiva, tornare a casa ubriaco e inveire contro i figli.

Di conseguenza, dal momento che la relazione extraconiugale era stata intrattenuta dalla moglie “quando la vita matrimoniale tra le parti era già fortemente compromessa”, la separazione non poteva essere addebitata alla medesima.

Tale relazione extraconiugale, in particolare, non poteva essere considerata la causa della fine del matrimonio, apparendo la medesima “il risultato di un deterioramento progressivo del rapporto nel suo complesso, generato dai comportamenti di entrambi i coniugi”.

Per quanto riguarda le statuizioni di carattere economico contenute nella sentenza di primo grado, il Tribunale non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore della moglie di un assegno di mantenimento.

Osservava la Corte d’appello, in proposito, che la moglie fosse dotata “di capacità lavorativa integra, seppure di tipo generico, che ben può essere messa a frutto in una città che offre diversificate occasioni occupazionali, dove la stessa si è trasferita con i figli seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale”.

Quanto, infine, alla domanda di alimenti, la Corte d’appello riteneva di dover rigettare anche tale domanda, non risultando provato il presupposto dello “stato di bisogno” in capo alla moglie, “la quale risulta essere comproprietaria non solo della ex casa coniugale, ma anche di un altro immobile (…) gravato da mutuo e locato a terzi”.

Tenuto conto di tali elementi, pertanto, la Corte d’appello riteneva che dovesse “trovare conferma, in quanto del tutto congruo, il contributo previsto dal giudice di prime cure (…) per il mantenimento dei figli”.

Il giudice di secondo grado, però, riteneva che “a maggior tutela dell'interesse della prole”, dovesse “essere altresì stabilito l'obbligo del padre di rimborsare alla madre nella misura del 50% le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale relative ai figli, documentate e previamente concordate, salva l'urgenza”.


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