La questione sottoposta all’esame della Suprema Corte traeva origine dalla sentenza con cui un Tribunale, nel pronunciare la separazione dei coniugi, l’aveva addebitata all’ex moglie, la quale, senza che vi fossero state precedenti pressioni, violenze o minacce da parte del marito, si era allontanata volontariamente dalla casa familiare, assegnando, peraltro, quest’ultima al marito presso il quale veniva anche fissata la residenza del figlio minorenne; questo nonostante la donna, pochi giorni dopo il suo allontanamento, avesse provato a far ritorno a casa senza, però, riuscirvi poiché il marito, nel frattempo, aveva cambiato la serratura.
Tale decisione era, poi, stata confermata anche dalla Corte d’Appello, la quale aveva rilevato l’assenza dei presupposti per disporre l’assegnazione della casa familiare alla donna, considerato che, dall’istruttoria, non erano emersi elementi tali da denotare un comportamento dell’ex marito idoneo a giustificare il suo allontanamento da casa.
La donna, rimasta soccombente, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, innanzitutto, come i giudici di merito non avessero preso in considerazione né il proprio tentativo di rientrare nella casa familiare, il quale era stato impedito dal fatto che il marito aveva provveduto a cambiare la serratura poco dopo il suo allontanamento, né il fatto che tale suo allontanamento fosse stato dettato da una crisi che interessava il suo rapporto matrimoniale già da tempo. Secondo la ricorrente, infatti, la richiesta di addebito della separazione, avanzata nei suoi confronti, era stata dettata esclusivamente da una sua asserita ma non provata infedeltà coniugale, non, invece, dal suo allontanamento, il quale, per giunta, era durato solo due giorni.
La Suprema Corte ha, però, rigettato il ricorso, considerandolo finalizzato, essenzialmente, ad ottenere una nuova valutazione, nel merito, dei fatti, la quale non è consentita in sede di giudizio di legittimità. Secondo gli Ermellini è, in primo luogo, impropria la deduzione avanzata dalla ricorrente, in base alla quale i giudici di merito non avrebbero preso in considerazione il fatto che la stessa avesse tentato di rientrare in casa dopo soli due giorni dal suo allontanamento, ma il rientro le era stato impedito dalla serratura cambiata dal marito. Contrariamente a quanto da lei sostenuto, infatti, i giudici hanno considerato tutti i fatti e le condotte tenute dalle parti, sulla base dei quali hanno potuto affermare che la sua decisione di abbandonare la casa familiare, ponendo fine alla propria relazione, fosse da considerare unilaterale e non temporanea.