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L. n. 104/1992: il datore di lavoro è obbligato a concedere i permessi?

L. n. 104/1992: il datore di lavoro è obbligato a concedere i permessi?
Il datore di lavoro non può rifiutarsi di riconoscere al dipendente i diritti a lui riconosciuti dalla legge 104

I permessi per assentarsi per ore o giorni dal luogo di lavoro previsti dalla L. n. 104/1992, di seguito chiamata più comunemente “Legge 104”, sono un diritto riconosciuto nel caso di disabilità al dipendente stesso o alle persone a lui vicine.

Nello specifico, le misure che la legge concede riguardano:
  • direttamente il lavoratore che sia disabile;
  • indirettamente, il dipendente che debba prestare assistenza ad un parente disabile, che può essere il figlio, il coniuge, l'affine o il parente entro il terzo grado.
Si tratta di permessi che sono retribuiti dall'Inps e che sono immediatamente anticipati dal datore di lavoro, il quale compenserà, poi, quanto versato, con i contributi previdenziali del lavoratore.
Normalmente, il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro per un massimo di 3 giorni al mese con la possibilità di convertire tale periodo chiedendo un permesso di 2 ore al giorno. Il lavoratore non ha l’obbligo di assentarsi ma solo una facoltà: tuttavia, se per un mese non beneficia del permesso, non avrà - per esempio - il diritto di “recuperare” le assenze il mese successivo, dal momento che i permessi non sono cumulativi.


Ove si tratti di un contratto part-time, invece, le ore e i giorni di permesso retribuiti verranno calcolate in proporzione al tempo di lavoro. Se quindi un lavoratore, invece delle 8 ore giornaliere ne lavora 4, anche i permessi verranno riproporzionati in 1,5 giorni al mese o nelle ore corrispondenti, se si opta per la fruizione oraria. In pratica, la durata dei permessi è dimezzata se è dimezzato l’orario di lavoro complessivo.

Per quanto riguarda la retribuzione, i permessi di tre giorni al mese, convertibili in permessi di due ore al giorno previsti dalla legge 104, non inficiano per niente la retribuzione o i contributi pensionistici. Il dipendente, difatti, anche nei giorni od ore di assenza, è regolarmente retribuito come se fosse stato presente a lavoro per l’orario previsto nel contratto.

Dal punto di vista contributivo vale lo stesso, cioè che la fruizione dei permessi non incide negativamente sulla contribuzione poiché, per i giorni o le ore di permesso, matureranno i contributi figurativi.

Pertanto, vista l’importanza che riveste la normativa che si sta analizzando, il datore di lavoro è obbligato a concedere i permessi al lavoratore disabile o ad un suo congiunto e non può rifiutarsi. Se lo facesse, verrebbe palesemente violata la ratio della legge, volta a consentire al soggetto diversamente abile di poter fruire del diritto al lavoro previsto dall’art. 4 Cost. e, allo stesso tempo, di poter dedicarsi alla sua salute ai sensi dell’art. 32 Cost.; lo stesso si può dire per il congiunto di un soggetto disabile: egli deve poter lavorare e, al contempo, avere la possibilità, seppure minima, di poter assistere chi è in difficoltà, per esempio, assentandosi dal lavoro per accompagnare l’assistito per una visita medica.

Tuttavia, se il datore di lavoro non può negare i permessi della Legge 104, può comunque organizzarne la scansione temporale insieme al lavoratore, facendosi comunicare per tempo i giorni in cui questo sarà assente oppure stabilendo con il lavoratore una vera e propria calendarizzazione concordata.


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