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Articolo 10 Legge sul divorzio

(L. 1 dicembre 1970, n. 898)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dispositivo dell'art. 10 Legge sul divorzio

[La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238](1).

Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.

Note

(1) Comma abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), il quale ha altresì disposto (con l'art. 35, comma 1, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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Consulenze legali
relative all'articolo 10 Legge sul divorzio

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M. M. chiede
lunedģ 13/02/2023 - Campania
“PENSIONE DI REVERSIBILITÀ.
Salve,
Separata consensualmente con verbale di separazione del 17.10.2005 e divorziata con convenzione di negoziazione assistita firmata il 28.10.2019 (SENZA assegno divorzile, non sapevo di averne diritto...), con nulla osta della Procura della Repubblica del 31.10.2019 e trasmessa via Pec al Comune di Napoli.
Il giorno 06 gennaio 2023, purtroppo, il mio ex marito muore. Soltanto in questa occasione, dal suo certificato di morte, mi accorgo con stupore che risulta ancora coniugato con me (matrimonio contratto a Napoli il 26.01.1991):
In data 06.02.2023, mi procuro l'estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio, dove non risulta Ne l'annotazione della separazione, NE l'annotazione del divorzio.
Mi procuro quindi la mia scheda anagrafica nella quale risulto ufficialmente vedova per morte di marito dal 6 gennaio 2023.
Nei servizi anagrafici, servizio visura e autocertificazioni, risulta ancora il nostro matrimonio e nella voce vedovanza, risulto ufficialmente vedova dal 06 gennaio 2023.
Nel certificato anagrafico di stato civile del Ministero dell'Interno, risulto di Stato Libero per decesso del mio coniuge dal 06.01.2023.
Mi sembra di avere capito che, secondo la legge, gli effetti del divorzio TRA I CONIUGI sono immediati, cioè, dal giorno della sentenza. Mentre gli effetti verso i terzi hanno efficacia SOLTANTO dopo la sua trascrizione nei registri dello stato civile. Mi riferisco a questa legge:
L. 1 dicembre 1970, n. 898. Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. (G.U. 3 dicembre 1970, n. 306). Art. 10.
1. La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238] [41].
2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, DAL GIORNO dell'annotazione della sentenza.

La mia domanda è: sono VEDOVA oppure DIVORZIATA?
Ai fini della pensione di reversibilità, se la legge dice che non risultano ancora cessati VERSO TERZI (mi riferisco all'inps) gli effetti civili del matrimonio per mancanza di annotazione sui registri, a ragion di logica e per l'applicazione di tale legge, risulto quindi ufficialmente vedova e ho diritto a richiedere la pensione di reversibilità in quanto VEDOVA? L'Inps è da considerarsi facente parte dei "Terzi", così come l'amministrazione fiscale, i debitori e i creditori?
Grazie della celere risposta, cordialmente saluto.”
Consulenza legale i 20/02/2023
Va puntualizzato che l’art. 10 L. 898/1970 - il cui testo viene peraltro riportato nel quesito -, rispetto all'annotazione nei registri dello stato civile non parla di efficacia “verso terzi”, ma “a tutti gli effetti civili”.
In realtà, la mancata annotazione impedirà certamente agli ex coniugi di contrarre nuovo matrimonio, ma non potrà certo, in caso di decesso di uno dei due, consentire all’altro di richiedere la pensione di reversibilità come se il divorzio non fosse avvenuto.
Tanto più che la “pubblicità” svolta dai registri di stato civile esplica certamente i propri effetti nei confronti dei terzi, com’è ovvio, ma non nei confronti degli ex coniugi i quali sono perfettamente a conoscenza dell’avvenuto divorzio.


A ciò si aggiunga che anche l'INPS nel proprio sito precisa che, ai fini della provvidenza in parola, “il superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza del superstite con il defunto”: condizioni che ci pare arduo dimostrare nel nostro caso, anche ammettendo per pura ipotesi che chi pone il quesito possa richiedere la pensione ai superstiti "fingendo" di non essere divorziata.


La risposta al quesito deve pertanto essere negativa.