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Articolo 4 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 10/08/2024]

Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati

Dispositivo dell'art. 4 Legge sull'ordinamento penitenziario

I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.

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