Cass. pen. n. 8363/2005
In tema di bancarotta fraudolenta, nelle stesse ipotesi previste dall'art. 238, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in cui č possibile esrcitare l'azione penale anche prima della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, deve ritenersi che sia anche possibile, nelle stesse condizioni, l'applicazione di misure cautelari, i cui presupposti andranno verificati secondo gli ordinari canoni normativi.
Cass. pen. n. 43871/2005
In tema di bancarotta fraudolenta (art. 216 legge. fall.), č legittima l'ordinanza che applica la misura cautelare del sequestro preventivo prima della sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto la previsione di cui all'art. 238 legge fall. consente lo svolgimento di attivitā di indagine in relazione al reato in questione anche prima della sentenza dichiarativa di fallimento a condizione ch ricorrano indizi dello stato di insolvenza (art. 7 legge fall.) o che concorrano gravi motivi e sia stata presentata domanda per ottenere la dichiarazione di fallimento. (In applicazione di questo principio la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza del giudice di merito che aveva ravvisato i gravi motivi di cui all'art. 238 legge fall. in consistenti debiti nei confronti di innumerevoli soggetti nonché nella creazione di una fitta rete di societā collegate preordinate al raggiungimento di finalitā aventi rilievo penale).