(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta, nelle stesse ipotesi previste dall'art. 238, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in cui č possibile esrcitare l'azione penale anche prima della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, deve ritenersi che sia anche possibile, nelle stesse condizioni, l'applicazione di misure cautelari, i cui presupposti andranno verificati secondo gli ordinari canoni normativi.