All'institore dell'imprenditore (1), dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 216, 217, 218 e 220 (2) si applicano le pene in questi stabilite (3).
Note
(1)
Si intende, anche quello non investito dei suoi poteri in base a un atto di nomina formale.
(2)
Si tratta di una ipotesi di bancarotta impropria, in quanto rilevano solo le condotte dell'institore che hanno diretta influenza sui beni dell'imprenditore.
(3)
In giurisprudenza, vi sono incertezze nell'attribuire all'institore il reato di bancarotta semplice (art. 217 della l. fall.), poiché la norma che lo disciplina fa perlopiù riferimento a condotte e beni che solo il fallito può tenere o gestire (es. l'institore che sostenga esose spese familiari o personali, non può certo dirsi colpevole del dissesto dell'impresa cui è preposto).