(1) Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:
- 1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore (2);
- 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice (3) che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.
Note
(1)
Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2)
La norma si riferisce a tutte le possibili notizie (c.d. notitiae decoctionis) che possano emergere in un procedimento penale, tali da rendere immediatamente attivabile l'iniziativa del P.M. L'elencazione non si considera tassativa, potendosi desumere l'insolvenza anche da altre circostanze non contemplate dalla disposizione.
(3)
Il giudice non è obbligato a riferire al P.M. la rilevata insolvenza di un soggetto, né essa deve necessariamente riguardare una delle parti del processo civile.