Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:
Note
(1)
In particolare, l'ipotesi 1) è di difficile applicazione; i numeri 2) e 3) si applicheranno, con riferimento al patrimonio della società; il 4) potrà valere solo per gli organi che hanno la competenza a chiedere il fallimento; il n. 5) si realizzerà solo se i soggetti indicati nella norma in commento abbiano l'obbligo di impedire l'evento criminoso.
"Hanno concorso" significa che senza quelle condotte il dissesto non si sarebbe verificato o aggravato.
(3)
L'inosservanza degli obblighi, che può conseguire sia ad una azione che ad una omissione, costituisce colpa specifica ai sensi dell'art. 43 del c.p..