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Articolo 224 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Fatti di bancarotta semplice

Dispositivo dell'art. 224 Legge fallimentare

Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:

  1. 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo (1);
  2. 2) hanno concorso (2) a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge (3).

Note

(1) In particolare, l'ipotesi 1) è di difficile applicazione; i numeri 2) e 3) si applicheranno, con riferimento al patrimonio della società; il 4) potrà valere solo per gli organi che hanno la competenza a chiedere il fallimento; il n. 5) si realizzerà solo se i soggetti indicati nella norma in commento abbiano l'obbligo di impedire l'evento criminoso.
"Hanno concorso" significa che senza quelle condotte il dissesto non si sarebbe verificato o aggravato.
(3) L'inosservanza degli obblighi, che può conseguire sia ad una azione che ad una omissione, costituisce colpa specifica ai sensi dell'art. 43 del c.p..

Ratio Legis

Anche questa norma prevede reati propri, in quanto possono essere commessi solo dai soggetti indicati.

Massime relative all'art. 224 Legge fallimentare

Cass. pen. n. 154/2006

In tema di bancarotta, rientra tra gli «obblighi imposti dalla legge», la cui inosservanza, se causa o concausa di dissesto societario ovvero di aggravamento dello stesso dissesto, può dar luogo a responsabilità penale degli amministratori, ai sensi dell'art. 224, n. 2 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), anche la convocazione dell'assemblea dei soci, richiesta dall'art. 2447 c.c., in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

Cass. pen. n. 40581/2002

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 224, n. 2, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), rientra tra gli “obblighi imposti dalla legge” la cui inosservanza, se causa o concausa di dissesto societario ovvero di aggravamento dello stesso dissesto, può dar luogo a responsabilità penale degli amministratori, anche l'esecuzione di delibere assembleari che non siano semplicemente “gestionali”, ma che attengano alla vita dell'ente sociale, come quelle che decidono lo scioglimento anticipato o la trasformazione della società (art. 2365 c.c.), oppure la presentazione della proposta di concordato fallimentare o della domanda di concordato preventivo (artt. 152, comma 2, e 161, comma 4, legge fallimentare). (Nel caso di specie, riguardante l'inosservanza di una delibera assembleare relativa alla domanda di ammissione al concordato preventivo da parte dell'amministratore unico di una società a responsabilità limitata, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata con rinvio affinché fosse accertato il nesso causale tra l'anzidetta inadempienza e l'aggravamento del dissesto societario).

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