Cass. civ. n. 2782/2013
In tema di concordato nella liquidazione coatta amministrativa, l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attivitā d'impresa giustifica la scelta, non sindacabile dai creditori sociali, di preservare nella liquidazione l'unitā dell'azienda, ma non anche la sottrazione alla liquidazione di tutto o parte dell'attivo per destinarlo alle necessitā della prosecuzione dell'impresa insolvente, che comporterebbe un ingiustificato sacrificio delle ragioni dei creditori, cui resterebbe addossato l'onere finanziario della ricapitalizzazione dell'impresa insolvente, e, a favore dell'impresa, l'attribuzione di un beneficio non altrimenti riconosciuto nella materia fallimentare.
Cass. civ. n. 7263/2008
In tema di concordato nella liquidazione coatta amministrativa, l'art. 214 legge fall. nel testo, applicabile ratione temporis anteriore alle modifiche di cui all'art. 22 del D.L.vo 12 settembre 2007, n. 169 delinea una disciplina peculiare dell'istituto, rispetto a quella del concordato fallimentare di cui all'art. 124 legge fall., nella quale tuttavia l'interesse pubblico si attua nella sola scelta di convenienza tra conservazione o liquidazione dell'impresa (rimessa all'autoritā amministrativa), e non prevale su quello dei creditori concorrenti alla soddisfazione delle loro ragioni, il quale si attua mediante le eventuali opposizioni; ne consegue che la tutela del credito, secondo i principi di responsabilitā patrimoniale ex art. 2740 c.c., fonda la possibile approvazione del concordato se il sacrificio, anche parziale, dei creditori in funzione della conservazione dell'impresa sia almeno equivalente a quello che ad essi viene prospettato dall'alternativa ipotesi della liquidazione. (La S.C., cassando la sentenza impugnata, ha fatto applicazione del principio nel caso di approvazione del concordato di un consorzio agrario con una parte dell'attivo mantenuta in capo all'impresa, essendo stata giustificata la sottrazione dei beni dalla finalitā conservativa in sč considerata).
Cass. civ. n. 10129/2005
In tema di liquidazione coatta amministrativa, l'art. 214 della legge fallimentare (R.D. 24 marzo 1942, n. 267) non riproduce la disposizione dell'art. 135, secondo comma, della medesima legge, per cui, a differenza di quanto accade nel concordato fallimentare ed anche nel concordato preventivo (art. 184, primo comma, ultima parte legge fall.), la responsabilitā dell'unico azionista per le obbligazioni sociali, sancita dall'art. 2362 c.c. (nel testo anteriore alla riforma del 2003), non sopravvive alla liberazione della societā debitrice conseguente all'esecuzione del concordato liquidatorio. Peraltro, la disciplina del predetto art. 2362 presuppone la mancanza di una pluralitā di soci in senso giuridico e non economico, e non č, pertanto, suscettibile di applicazione analogica in ipotesi diverse da quella espressamente prevista, come nel caso di appartenenza economica della societā ad un unico soggetto.