(massima n. 1)
In tema di concordato nella liquidazione coatta amministrativa, l'art. 214 legge fall. — nel testo, applicabile ratione temporis anteriore alle modifiche di cui all'art. 22 del D.L.vo 12 settembre 2007, n. 169 — delinea una disciplina peculiare dell'istituto, rispetto a quella del concordato fallimentare di cui all'art. 124 legge fall., nella quale tuttavia l'interesse pubblico si attua nella sola scelta di convenienza tra conservazione o liquidazione dell'impresa (rimessa all'autorità amministrativa), e non prevale su quello dei creditori concorrenti alla soddisfazione delle loro ragioni, il quale si attua mediante le eventuali opposizioni; ne consegue che la tutela del credito, secondo i principi di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., fonda la possibile approvazione del concordato se il sacrificio, anche parziale, dei creditori in funzione della conservazione dell'impresa sia almeno equivalente a quello che ad essi viene prospettato dall'alternativa ipotesi della liquidazione. (La S.C., cassando la sentenza impugnata, ha fatto applicazione del principio nel caso di approvazione del concordato di un consorzio agrario con una parte dell'attivo mantenuta in capo all'impresa, essendo stata giustificata la sottrazione dei beni dalla finalità conservativa in sè considerata).