(massima n. 1)
In tema di liquidazione coatta amministrativa, l'art. 214 della legge fallimentare (R.D. 24 marzo 1942, n. 267) non riproduce la disposizione dell'art. 135, secondo comma, della medesima legge, per cui, a differenza di quanto accade nel concordato fallimentare ed anche nel concordato preventivo (art. 184, primo comma, ultima parte legge fall.), la responsabilitā dell'unico azionista per le obbligazioni sociali, sancita dall'art. 2362 c.c. (nel testo anteriore alla riforma del 2003), non sopravvive alla liberazione della societā debitrice conseguente all'esecuzione del concordato liquidatorio. Peraltro, la disciplina del predetto art. 2362 presuppone la mancanza di una pluralitā di soci in senso giuridico e non economico, e non č, pertanto, suscettibile di applicazione analogica in ipotesi diverse da quella espressamente prevista, come nel caso di appartenenza economica della societā ad un unico soggetto.