(massima n. 1)
In tema di concordato nella liquidazione coatta amministrativa, l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attivitą d'impresa giustifica la scelta, non sindacabile dai creditori sociali, di preservare nella liquidazione l'unitą dell'azienda, ma non anche la sottrazione alla liquidazione di tutto o parte dell'attivo per destinarlo alle necessitą della prosecuzione dell'impresa insolvente, che comporterebbe un ingiustificato sacrificio delle ragioni dei creditori, cui resterebbe addossato l'onere finanziario della ricapitalizzazione dell'impresa insolvente, e, a favore dell'impresa, l'attribuzione di un beneficio non altrimenti riconosciuto nella materia fallimentare.