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Articolo 152 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Proposta di concordato

Dispositivo dell'art. 152 Legge fallimentare

La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:

  1. a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
  2. b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.

In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile (1).

Note

(1) L'ultimo comma è stato aggiunto dal d.lgs. 5/2006.
Il legislatore ha aderito alla posizione ormai invalsa nella prassi che prevede la redazione da parte di un notaio dei verbali relativi a numerose deliberazioni.

Massime relative all'art. 152 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 4669/1990

Č ammissibile la proposta di concordato che preveda la chiusura del fallimento di una societą in nome collettivo con esclusione del fallimento di uno dei soci nel rapporto con i suoi creditori personali, tenuto conto della riserva contenuta nell'art. 153, primo comma, legge fallimentare, che nello stabilire l'efficacia, anche nei confronti dei soci, del concordato fatto da una societą con soci a responsabilitą illimitata, fa salvo il «patto contrario», e della previsione, con riguardo all'approvazione della proposta di concordato, contenuta nella prima parte del secondo comma dell'art. 152 stessa legge, di una minoranza di soci contrari al concordato.

La maggioranza assoluta del capitale, richiesta dall'art. 152, secondo comma, legge fallimentare ai fini della validitą della proposta di concordato nella societą in nome collettivo, va calcolata con riferimento al capitale sociale costituito dalle quote di partecipazione dei soci, di regola proporzionate ai conferimenti (art. 2263 c.c.) e non al diverso criterio previsto dall'art. 2257, terzo comma, c.c. (secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili) ovvero a quello di ripartizione dell'attivo contenuto nell'art. 2282 c.c. (in proporzione della parte di ciascun socio nei guadagni).

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