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Articolo 135 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Effetti del concordato

Dispositivo dell'art. 135 Legge fallimentare

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi (1).

I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso (2).

Note

(1) La disposizione si giustifica in quanto il concordato non risulta obbligatorio per i creditori non ammessi al passivo.
(2) Gli obbligati in via di regresso sono i giranti e i debitori cambiari.
Il secondo comma della noma in commento stabilisce una eccezione al principio codicistico per cui i debitori in solido risultano liberati a causa della remissione da parte del creditore (art. 1301 del c.c.): nel concordato fallimentare, la remissione parziale del debito nei confronti del fallito non libera gli altri debitori.

Ratio Legis

La norma stabilisce gli effetti del concordato: il principale è quello di rendere obbligatorio per il fallito costituire la garanzie promesse e pagare alle scadenze fissate i chirografari, nella percentuale concordata.

Massime relative all'art. 135 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 2400/2000

L'assuntore del concordato fallimentare è tenuto al pagamento, nella percentuale concordataria, anche dei creditori concorsuali non insinuati al passivo. Invero, l'art. 135 della l. fall., escludendo che ai creditori concorsuali ma non concorrenti si estendano le garanzie date dai terzi, fa ritenere “a contrario” che la norma riceva invece applicazione nei riguardi dell'assuntore; inoltre, le disposizioni che regolano il concordato fallimentare parlano di terzo che “si accolla l'obbligo di adempiere il concordato” (art. 124) e di assunzione da parte di un terzo degli “obblighi derivanti dal concordato” (art. 137), tra i quali indubbiamente rientra anche quello di soddisfare i creditori non concorrenti, sia pure nei limiti dei patti concordatari (art. 135). Invero, con l'assunzione del concordato da parte di un terzo e l'omologazione del Tribunale il fallimento si chiude e il debitore viene liberato, con la conseguenza che le vicende inerenti l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal concordato riguardano esclusivamente l'assuntore, non potendo in nessun caso condurre alla riapertura del fallimento.

Cass. civ. n. 7562/1990

Qualora il creditore, per causa anteriore all'apertura del fallimento del debitore chiuso con concordato fallimentare, agisca in via ordinaria, e consegua, dopo l'omologazione del concordato, cui sia rimasto estraneo, sentenza di accertamento e di condanna per l'intero ammontare del credito, senza che nel relativo giudizio sia stata dedotta l'esistenza del concordato stesso, gli effetti di quest'ultimo possono essere fatti valere in sede satisfattoria, anche con l'opposizione all'esecuzione, tenuto conto che l'art. 135 della legge fallimentare fa obbligo a tutti i creditori anteriori, compresi quelli non insinuati, di chiedere al debitore la sola percentuale concordataria, e che tale obbligo attiene alla fase di attuazione del concordato, mentre nel giudizio di cognizione ordinaria, circa l'originaria sussistenza e consistenza del credito, resta estranea la questione del suo assoggettamento alla falcidia concordataria.

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