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Articolo 198 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Organi della liquidazione amministrativa

Dispositivo dell'art. 198 Legge fallimentare

Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato con commissario liquidatore (1). È altresì nominato un comitato di sorveglianza (2) di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.

Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.

Note

(1) Si tratta di una figura preposta alla gestione dell'impresa e all'amministrazione del patrimonio, seguendo le direttive dell'autorità amministrativa.
(2) Il comitato ha funzioni consultive, fornisce cioè pareri obbligatori ma non vincolanti.

Massime relative all'art. 198 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 6924/2011

La notifica dell'avviso di accertamento all'ex commissario liquidatore di una società cooperativa, in liquidazione coatta amministrativa, una volta chiusa la procedura di liquidazione (art. 213 l. fall.), cancellata la società (art. 2456 c.c.) e depositati i libri (art. 2457 c.c.) è affetta da nullità assoluta perché dopo tali adempimenti non residua più alcuna attribuzione in capo all'ex commissario, al quale, quindi, non può essere notificato alcun atto in qualità di rappresentante della cooperativa.

Cass. civ. n. 15056/2000

Anche un organo collegiale composto da tre persone, in quanto regolarmente costituito, può deliberare legittimamente (sempre che il numero dei componenti non scenda al di sotto del quorum prescritto) e funzionare con la presenza di due soli componenti, quando la legge non disponga diversamente. Ne consegue che l'azione revocatoria fallimentare è correttamente proposta da due dei tre commissari dell'amministrazione straordinaria di una società, posto che l'art. 198 l. fall. stabilisce che, quando sono nominati più commissari, essi deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

Cass. civ. n. 866/1990

L'avvocato, il quale, pur avendo la qualità di creditore della società in liquidazione coatta amministrativa, ne assuma e mantenga la carica di commissario liquidatore, pone in essere un comportamento rilevante ai fini disciplinari, tenendo conto che quella qualità determina una situazione di incapacità od incompatibilità con detta carica (pur in difetto di un espresso richiamo, nella liquidazione coatta, delle regole fissate per il curatore dall'art. 28 della legge fallimentare), e che, comunque, si tratta di condotta contrastante con le esigenze di obiettività ed imparzialità nello svolgimento della funzione pubblica affidatagli, e, quindi, non conforme a correttezza e lealtà professionale

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Consulenze legali
relative all'articolo 198 Legge fallimentare

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Antonella P. chiede
martedì 15/05/2018 - Emilia-Romagna
“La MMT vanta un credito verso la LCA 244 pari al 72,60% del montante totale dei crediti. Invio via mail lo stato passivo. Tutta la faccenda è viziata fortemente dalla controparte. Il liquidatore nell'ultima relazione semestrale ha evidenziato la possibilità di revocatoria fallimentare previa nomina da parte del MISE del comitato di sorveglianza.
Purtroppo però ha nominato 2 responsabili del MISE e 1 creditore chirografario che vanta un credito di 325 euro pari allo 0,16%...
Posso oppormi alla nomina e chiedere di far parte del Comitato di Sorveglianza?”
Consulenza legale i 17/05/2018
La fattispecie riguarda una liquidazione coatta amministrativa, procedura concorsuale alternativa al fallimento, che trova ugualmente disciplina nella legge fallimentare (Regio Decreto n. 267/1942).

Sia nell'una che nell'altra procedura concorsuale, accanto al soggetto che gestisce - per così dire - la procedura stessa e sovrintende al suo andamento (curatore nel fallimento, liquidatore nella liquidazione) è previsto dalla legge un comitato composto di più soggetti, preposto, nella sostanza, a funzioni di consulenza, sorveglianza e controllo.
Nel fallimento troviamo il cosiddetto “comitato dei creditori”, mentre nella liquidazione coatta amministrativa è presente il “comitato di sorveglianza”.

Il primo, tuttavia, è l'unico ad essere disciplinato in maniera abbastanza analitica.

L’art. 40 della citata legge fallimentare, infatti, recita in proposito: “Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.”
Il criterio di scelta, dunque, dei componenti del comitato è esclusivamente quello legato alla “rappresentatività”, nel senso che dovrebbero essere scelti, per entrare a far parte del comitato, i creditori che vantano il credito maggiore o più rilevante in termini qualitativi oppure ancora che ha la maggiore possibilità di essere soddisfatto.
In buona sostanza, nella pratica, la proposta viene fatta ai creditori “più forti”.

La norma specifica altresì che “Salvo quanto previsto dall'articolo 37 bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.”
La composizione del comitato dei creditori, nel fallimento, è dunque suscettibile di variazioni nei casi di cui all’art. 37-bis.
Quest’ultimo prevede che prima della dichiarazione di esecutività dello stato passivo i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possano effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, sempre nel rispetto del predetto criterio di rappresentatività di cui all’art. 40 citato poc’anzi.
Questa, in sintesi, la disciplina del comitato dei creditori in ambito fallimentare.

Molto diverso, invece, è il caso della liquidazione coatta amministrativa, poiché in tale ultima ipotesi l’art. 198 della Legge fallimentare si limita a dire: “E' altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.
Come si vede, qui i membri del comitato di sorveglianza non devono necessariamente essere nominati tra i creditori né, per la scelta, si deve tenere conto della loro rappresentatività rispetto alla massa degli altri creditori, secondo i criteri dettati invece dall’art. 40 per il comitato dei creditori.

Si tratta infatti di un organo amministrativo, cui la legge affida un’attività di consulenza e controllo; non rappresenta gli interessi particolari dei singoli creditori o della massa ma è preposto alla realizzazione dell’interesse pubblico perseguito dalla procedura.
La scelta dei membri non è legata alla qualità o quantità del credito ma principalmente all’esperienza in campo imprenditoriale.

E’ esclusa dunque, proprio per il significato ed il ruolo che assume il comitato in questione, ogni applicazione analogica della disciplina del fallimento (e quindi anche degli articoli 37-bis e seguenti), dal momento che l’art. 194 l.f. è molto chiaro: “La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente”. Quindi nessun rinvio alle norme dei titoli precedenti.
Non c’è giurisprudenza alcuna, poi, che consenta di ritenere il contrario.

Tornando al quesito, dunque, non sarà possibile contestare la composizione del comitato di sorveglianza già nominato facendo forza sull’art. 37-bis l.f. e/o rilevando la mancanza di rappresentatività del membro il cui credito rappresenta una percentuale minima dei crediti ammessi al passivo della procedura.