Cass. civ. n. 6924/2011
La notifica dell'avviso di accertamento all'ex commissario liquidatore di una società cooperativa, in liquidazione coatta amministrativa, una volta chiusa la procedura di liquidazione (art. 213 l. fall.), cancellata la società (art. 2456 c.c.) e depositati i libri (art. 2457 c.c.) è affetta da nullità assoluta perché dopo tali adempimenti non residua più alcuna attribuzione in capo all'ex commissario, al quale, quindi, non può essere notificato alcun atto in qualità di rappresentante della cooperativa.
Cass. civ. n. 15056/2000
Anche un organo collegiale composto da tre persone, in quanto regolarmente costituito, può deliberare legittimamente (sempre che il numero dei componenti non scenda al di sotto del quorum prescritto) e funzionare con la presenza di due soli componenti, quando la legge non disponga diversamente. Ne consegue che l'azione revocatoria fallimentare è correttamente proposta da due dei tre commissari dell'amministrazione straordinaria di una società, posto che l'art. 198 l. fall. stabilisce che, quando sono nominati più commissari, essi deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.
Cass. civ. n. 866/1990
L'avvocato, il quale, pur avendo la qualità di creditore della società in liquidazione coatta amministrativa, ne assuma e mantenga la carica di commissario liquidatore, pone in essere un comportamento rilevante ai fini disciplinari, tenendo conto che quella qualità determina una situazione di incapacità od incompatibilità con detta carica (pur in difetto di un espresso richiamo, nella liquidazione coatta, delle regole fissate per il curatore dall'art. 28 della legge fallimentare), e che, comunque, si tratta di condotta contrastante con le esigenze di obiettività ed imparzialità nello svolgimento della funzione pubblica affidatagli, e, quindi, non conforme a correttezza e lealtà professionale