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Articolo 37 bis Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori

Dispositivo dell'art. 37 bis Legge fallimentare

(1) Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi (2), possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati (3) dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40 (4).

Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.

Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli [allo stato] (2) ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 41, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.

Note

(1) Articolo aggiunto dal d.lgs. 5/2006.
(2) Il decreto correttivo del 2007 ha eliminato il riferimento ai crediti ammessi "allo stato", in quanto esso consentiva a maggioranze solamente occasionali dei creditori di sostituire il curatore o membri del comitato dei creditori.
(3) Quando il tribunale ha deciso di sostituire il curatore, non ha discrezionalità nella scelta del nome e deve incaricare il soggetto indicato dalla maggioranza dei creditori.
(4) Comma così modificato con d.lgs. 169/2007.

Ratio Legis

L'articolo in commento consente ai creditori, veri destinatari della procedura, di esercitare il potere di scelta del curatore, demandato in un primo momento al tribunale.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

3 L’articolo 3 del presente decreto legislativo, reca disposizioni correttive Titolo II, Capo II, della legge fallimentare.

Le modifiche recate – dal comma 9 – all’articolo 37-bis r.d., introducono la previsione secondo cui la richiesta di sostituzione del curatore e le designazioni di nuovi membri del comitato dei creditori possono essere effettuate dalla maggioranza di tutti i creditori ammessi soltanto al termine dell’adunanza di verifica, prima della pronuncia del decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Ciò al fine di evitare che una maggioranza occasionale di creditori presenti in adunanza (quelli "allo stato ammessi"), anziché la maggioranza di tutti i creditori ammessi, possa provocare la sostituzione di un curatore sgradito solo ad alcuni.
Assume rilievo anche le precisazione secondo cui il tribunale non è più tenuto a disporre in ogni caso la sostituzione del curatore, ma solo dopo aver verificato la sussistenza di giusti motivi, in coerenza con i poteri conferiti al tribunale dal precedente art. 37 per quanto riguarda la revoca del curatore.

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