(massima n. 1)
Anche un organo collegiale composto da tre persone, in quanto regolarmente costituito, può deliberare legittimamente (sempre che il numero dei componenti non scenda al di sotto del quorum prescritto) e funzionare con la presenza di due soli componenti, quando la legge non disponga diversamente. Ne consegue che l'azione revocatoria fallimentare è correttamente proposta da due dei tre commissari dell'amministrazione straordinaria di una società, posto che l'art. 198 l. fall. stabilisce che, quando sono nominati più commissari, essi deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.