(massima n. 1)
L'avvocato, il quale, pur avendo la qualitą di creditore della societą in liquidazione coatta amministrativa, ne assuma e mantenga la carica di commissario liquidatore, pone in essere un comportamento rilevante ai fini disciplinari, tenendo conto che quella qualitą determina una situazione di incapacitą od incompatibilitą con detta carica (pur in difetto di un espresso richiamo, nella liquidazione coatta, delle regole fissate per il curatore dall'art. 28 della legge fallimentare), e che, comunque, si tratta di condotta contrastante con le esigenze di obiettivitą ed imparzialitą nello svolgimento della funzione pubblica affidatagli, e, quindi, non conforme a correttezza e lealtą professionale