(massima n. 1)
L'art. 2914 c.c. — per cui sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'esecuzione le cessioni di credito notificate al debitore o da lui accettate successivamente al pignoramento — opera anche in caso di fallimento del creditore cedente, attesa l'equivalenza al pignoramento del vincolo che avvince il patrimonio del fallito, mentre non si applica all'ipotesi di concordato preventivo, per la quale difetta quella equiparazione, né vige il divieto di cui all'art. 45 l. fall., che non è richiamato dal successivo art. 169. Pertanto, le cessioni di credito stipulate prima della domanda di concordato preventivo, proposta dal cedente, possono essere notificate dal cessionario al debitore ceduto o da costui accettate con atto di data certa, ai sensi dell'art. 1265 c. c., anche nel corso della procedura concordataria, senza che abbia rilievo il successivo fallimento, i cui effetti si producono dalla data della dichiarazione e non da quella della domanda suddetta, con la conseguenza che tali cessioni risultano opponibili ai terzi ed alla massa dei creditori del fallimento del medesimo cedente.