(1) Dichiarato il fallimento, il curatore (2) procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile [752 ss. cpc], all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore [513 c.p.c.].
Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato (3).
Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile (4).