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Articolo 84 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Dei sigilli

Dispositivo dell'art. 84 Legge fallimentare

(1) Dichiarato il fallimento, il curatore (2) procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile [752 ss. cpc], all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore [513 c.p.c.].

Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato (3).

Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile (4).

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) In precedenza l'incombente spettava al giudice delegato, anche se nella prassi era comunque il curatore a procedere materialmente all'operazione.
(3) Originariamente era prevista la delega al giudice di pace.
(4) Si ritiene applicabile solo il primo comma del richiamato art. 758.

Ratio Legis

La norma disciplina l'atto iniziale dello spossessamento del fallito: l'apposizione dei sigilli ai beni dell'imprenditore. Restano esclusi dall'operazione i beni non compresi nel fallimento (art. 46 della l. fall.) e quelli impignorabili (art. 514 del c.p.c.).

Massime relative all'art. 84 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 11537/1992

Non č suscettibile di ricorso per cassazione il decreto del tribunale fallimentare, adottato in sede di reclamo ex art. 26 L. fall. con il quale il giudice delegato abbia disposto l'apposizione dei sigilli su tutti i beni del fallito, compresi quelli da questo concessi in locazione a terzi, trattandosi di provvedimento privo di carattere decisorio perché non diretto a risolvere una controversia tra posizioni contrapposte di diritto soggettivo ma costituendo, l'apposizione dei sigilli, una misura interinale e temporanea con funzione cautelare dei beni del fallito fino alla redazione dell'inventario senza importare alcuna decisione sui diritti del conduttore.

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