(massima n. 1)
Ha natura di sentenza ed č impugnabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. la pronuncia, anche se contenuta in un provvedimento diverso dalla sentenza, con la quale il tribunale fallimentare, a seguito dell'individuazione della sede effettiva di una societā, abbia declinato la propria competenza territoriale a decidere sull'istanza di fallimento ed indicato il tribunale ritenuto competente, senza disporre la trasmissione degli atti a tale giudice. Non osta a tale conclusione la circostanza che l'altro tribunale abbia giā emesso una pronuncia in materia, ammettendo la societā alla procedura di concordato preventivo. Ed invero ove il ricorso per regolamento fosse respinto, resterebbe confermata la competenza del diverso tribunale; ove, invece, fosse ritenuto territorialmente competente il tribunale che ha declinato la sua competenza, si disporrebbe conseguentemente la cassazione del decreto dell'altro tribunale, in quanto pronunciato da giudice incompetente.