(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 9 legge fall., la competenza a dichiarare il fallimento spetta al Tribunale del luogo ove l'impresa ha la sua sede principale, ove, cioč, promuove sul piano organizzativo i suoi affari, e tale luogo, di regola, si deve presumere coincidente con quello della sede legale, potendo, tuttavia, siffatta presunzione di coincidenza essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o formale della sede legale. A tal fine resta irrilevante la circostanza che l'attivitą imprenditoriale contemplata nell'oggetto sociale si esplichi in luogo diverso dalla sede legale, essendo necessario, per superare l'anzidetta presunzione, dimostrare che in quel diverso luogo si colloca il centro direttivo della societą, ove operano i suoi dirigenti, viene tenuta la sua contabilitą e normalmente si riuniscono in assemblea i suoi soci.