(massima n. 1)
Ai fini della competenza per la dichiarazione di fallimento ex art. 9 della legge fallimentare non hanno rilievo i trasferimenti della sede sociale adottati in epoca sospetta, specie quando non risulti che l'attivitą imprenditoriale sia concretamente e fisiologicamente proseguita con la istituzione del centro direzionale nella sede designata