(massima n. 1)
Laddove la cancellazione di una societā dal registro delle imprese italiano sia avvenuta come conseguenza dell'asserito trasferimento all'estero (nella specie in Gran Bretagna) della sua sede sociale, il successivo accertamento della fittizietā del trasferimento - che quindi non comporta il venire meno della giurisdizione del giudice italiano, né determina, come effetto di quella cancellazione, il decorso del termine di cui all'art. 10 legge fall. - non č precluso dal fatto che non sia preventivamente intervenuto, alla stregua dell'art. 2191 c.c., alcun provvedimento di segno opposto alla predetta cancellazione, atteso che per poter fornire la prova contraria alle risultanze della pubblicitā legale riguardanti la sede dell'impresa non occorre precedentemente ottenere dal giudice del registro una pronuncia che ripristini, anche sotto il profilo formale, la corrispondenza tra la realtā effettiva e quella risultante dal registro.