(massima n. 1)
Considerato che, in materia di dichiarazione di fallimento, a seguito della pronuncia di sentenza di incompetenza per territorio da parte del tribunale investito del relativo procedimento, svolge un ruolo centrale la trasmissione d'ufficio degli atti (in luogo della riassunzione del processo ad iniziativa di parte, come di norma) ai fini dell'assunzione della cognizione da parte del tribunale dichiarato competente, deve ritenersi inammissibile la proposizione contro la sentenza stessa del regolamento di competenza ad iniziativa di parte, che farebbe sorgere il pericolo di concorso, sulla questione della competenza, di difformi decisioni della cassazione e del tribunale investito del procedimento a seguito della sentenza impugnata con l'istanza di regolamento. Rimane salva, peraltro, la facoltą del privato di impugnare anche per ragioni inerenti alla competenza la sentenza di tale ultimo giudice, ove egli si dichiari competente, ovvero di depositare presso la cancelleria della Corte di cassazione le scritture difensive ex art. 47, ultimo comma, c.p.c., nel caso in cui lo stesso giudice sollevi il conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45.