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Articolo 119 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Dispositivo dell'art. 119 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti di che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.

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Consulenze legali
relative all'articolo 119 Legge sulla protezione del diritto d'autore

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Francesca M. chiede
venerdì 13/11/2020 - Marche
“Facendo seguito alla consulenza con codice Q202026376, sottopongo un ulteriore quesito per chiarire i contenuti di un contratto di edizione
- Poiché col contratto “L’Autore conferisce all'Editore il diritto di PUBBLICARE per le stampe e in formato elettronico il volume…”, resta la facoltà di cedere a terzi il diritto di STAMPARE l’opera per altri tipi di utilizzazione economica (ad es. uso didattico per propri corsisti, senza renderla disponibile a un pubblico indeterminato)? L’autore può cedere a terzi proprie immagini contenute nel libro, per essere pubblicate?
-Da contratto "L'Autore concede all'Editore un diritto d'opzione ai sensi dell'art. 1331 c.c. per le opere inerenti lo stesso tema che creerà nel corso del presente Contratto." Il diritto di opzione vale indipendentemente da ciò che il contraente offre (non solo il controvalore economico, ma anche il servizio che si impegna a svolgere), cioè si applica non solo nel caso di contratto di edizione o appalto ma ogni qualvolta si conferisca il DIRITTO di pubblicare?
- Il termine di legge dei 10 anni garantisce che la clausola d’opzione non potrà essere nuovamente inserita (e quindi di fatto prolungata) per altre eventuali opere pubblicate nel frattempo con lo stesso editore?
- Il contratto stabilisce che “L'Autore si impegna a non pubblicare, neppure in forma anonima o sotto pseudonimo, opere identiche o simili a quella oggetto del presente contratto per tutta la durata dello stesso”. Per opere “simili” devono intendersi evidenti scopiazzature o tutte quelle che trattano lo stesso specifico argomento seppure senza fare ricorso a stesse frasi e/o immagini? Tale impegno non è nei fatti già ricompreso nella clausola di opzione?
- Il contratto non riporta il n. minimo di copie da stampate, ma l’indicazione che “L’Editore si impegna a una tiratura che soddisfi le prenotazioni delle librerie”. Questo non sembra sufficiente a soddisfare i requisiti imposti dall'art.122 della legge d. autore da voi citato. Devo dedurre che il contratto, nel frattempo sottoscritto, sia nullo? In ogni sua parte? che conseguenze avrebbe la nullità, tenendo presente che il volume verrà comunque pubblicato (verranno meno delle tutele, l’editore potrebbe non riconoscere i diritti o l’autore potrebbe svincolarsi dalla clausola di opzione o rivalersi sull’editore? oppure si fa riferimento ad impegni precontrattuali, anche verbali o informali?)? Che strumenti ho per tutelarmi come autore?
A titolo di cronaca, alla mia richiesta di adeguare il contratto alle disposizioni di legge e scongiurare vizi di nullità, l’editore non ha voluto provvedere, affermando che da decenni utilizza questo modello standardizzato per tutti e rilevando che avrebbe potuto “indicare il numero minimo per lui più opportuno, anche tirature bassissime che la legge del 1941 non poteva nemmeno immaginare” e che perciò non comprendeva il motivo della segnalazione.

Per ragioni di riservatezza, chiedo espressamente che le informazioni e il quesito non vengano pubblicati.
Grazie
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 19/11/2020
Si cercherà di dare risposta alle singole domande per come sono state poste nel quesito.

  1. Poiché col contratto “L’Autore conferisce all'Editore il diritto di PUBBLICARE per le stampe e in formato elettronico il volume…”, resta la facoltà di cedere a terzi il diritto di STAMPARE l’opera per altri tipi di utilizzazione economica (ad es. uso didattico per propri corsisti, senza renderla disponibile a un pubblico indeterminato)?
A questa domanda va data risposta negativa.
Nel momento in cui viene stipulato con l’editore il contratto di edizione, quest’ultimo acquisisce il diritto esclusivo di riproduzione dell’opera, il quale, secondo il chiaro disposto dell’ art. 13 della legge d. autore, ha ad oggetto la moltiplicazione in copie di tutto o parte dell’opera, in qualunque modo o forma, compresa la stampa, la fotografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Tale norma, contenuta all’interno del Titolo I della legge sul diritto di autore (contenente disposizioni generali sul diritto d’autore), deve intendersi richiamata dall’art. 119 della legge d. autore, il quale, con specifico riferimento al contratto di edizione, prevede che per effetto di tale contratto e salvo patto contrario, si presume che vengano trasferiti i diritti esclusivi.
La cessione a soggetti terzi, diversi dall’autore, del diritto di stampare l’opera per un uso ben preciso, ossia quello di fornirlo ai propri corsisti, va pur sempre a ledere il diritto esclusivo di utilizzazione che compete all’editore, inserendosi peraltro tale forma di utilizzazione nello svolgimento di una attività con scopo di lucro.

  1. L’autore può cedere a terzi proprie immagini contenute nel libro, per essere pubblicate?
Anche a questa domanda deve rispondersi negativamente, dovendosi a tal fine richiamare il combinato disposto degli artt. 13 e 119 legge sul diritto di autore, per effetto dei quali, a seguito della stipula del contratto di edizione, si attribuisce all’editore il diritto esclusivo di pubblicare in tutto o in parte l’opera in qualunque modo e forma.
La pubblicazione da parte di terzi di immagini tratte da quell’opera contravviene al diritto dell’editore di pubblicare in parte l’opera mediante l’uso della fotografia.

  1. Da contratto "L'Autore concede all'Editore un diritto d'opzione ai sensi dell'art. 1331 c.c. per le opere inerenti lo stesso tema che creerà nel corso del presente Contratto." Il diritto di opzione vale indipendentemente da ciò che il contraente offre (non solo il controvalore economico, ma anche il servizio che si impegna a svolgere), cioè si applica non solo nel caso di contratto di edizione o appalto ma ogni qualvolta si conferisca il DIRITTO di pubblicare?
Con questa domanda si presume si intenda aver chiarito se il diritto di opzione di cui all’art. 1331 del c.c. debba essere rispettato anche nel caso in cui le successive opere inerenti lo stesso tema vengano cedute a terzi, per la loro pubblicazione, dietro corrispettivo non consistente in una prestazione monetaria, ma in una prestazione di natura diversa.
Un’ipotesi di questo tipo si ritiene che sfugga al diritto di opzione, in quanto il rapporto contrattuale che si verrebbe ad instaurare tra le parti non è riconducibile ad un vero e proprio contratto di edizione, ma ad un contratto a cui può meglio attribuirsi la natura di permuta.
Quest’ultima fattispecie contrattuale si caratterizza essenzialmente per il carattere personale della prestazione a cui ciascuna delle parti si obbliga e per la sua infungibilità (con conseguente impossibilità di essere eseguita indifferentemente da qualunque soggetto).


  1. Il termine di legge dei 10 anni garantisce che la clausola d’opzione non potrà essere nuovamente inserita (e quindi di fatto prolungata) per altre eventuali opere pubblicate nel frattempo con lo stesso editore?
Se le successive opere vengono pubblicate dall’editore nell’esercizio del diritto di opzione riconosciutogli con l’originario contratto di edizione, è chiaro che varrà sempre il termine di dieci anni decorrente dalla stipula del primo contratto di edizione.
Ciò che conta è che, in sede di stipula di un successivo contratto di edizione per una nuova opera, venga espressamente precisato, nel corpo del contratto, che trattasi di opera per la quale l’editore sta esercitando il diritto di opzione.


  1. Il contratto stabilisce che “L'Autore si impegna a non pubblicare, neppure in forma anonima o sotto pseudonimo, opere identiche o simili a quella oggetto del presente contratto per tutta la durata dello stesso”. Per opere “simili” devono intendersi evidenti scopiazzature o tutte quelle che trattano lo stesso specifico argomento seppure senza fare ricorso a stesse frasi e/o immagini? Tale impegno non è nei fatti già ricompreso nella clausola di opzione?
Per il concetto di opere simili vale quanto già detto nella precedente consulenza.
Sembra evidente che si tratta di un’espressione molto vaga ed aperta e che, in assenza di alcuna specifica determinazione, vale l’interpretazione che ne è stata data dall’addetto alla casa editrice, ossia riferita all’intero ambito disciplinare in cui ricade l’opera.
L’impegno contenuto in tale clausola, comunque, è diverso da quello risultante dal patto di opzione, in quanto questa clausola fa riferimento all’ipotesi in cui l’autore voglia aggirare detto patto mediante pubblicazione di un’opera simile sullo stesso tema sotto pseudonimo ovvero in forma anonima.

  1. Il contratto non riporta il n. minimo di copie da stampare, ma l’indicazione che “L’Editore si impegna a una tiratura che soddisfi le prenotazioni delle librerie”. Questo non sembra sufficiente a soddisfare i requisiti imposti dall'art.122 della legge d. autore da voi citato. Devo dedurre che il contratto, nel frattempo sottoscritto, sia nullo? In ogni sua parte? che conseguenze avrebbe la nullità, tenendo presente che il volume verrà comunque pubblicato (verranno meno delle tutele, l’editore potrebbe non riconoscere i diritti o l’autore potrebbe svincolarsi dalla clausola di opzione o rivalersi sull’editore? oppure si fa riferimento ad impegni precontrattuali, anche verbali o informali?)? Che strumenti ho per tutelarmi come autore?
L’art. 122 della legge d. autore, richiamato nella precedente consulenza, lascia alla piena discrezionalità dell’editore eseguire il numero di edizioni che “stima” necessario durante il termine (in questo caso di dieci anni), ma richiede, a pena di nullità del contratto stesso (come è stato evidenziato), l’indicazione nel corpo del contratto stesso, del numero minimo di esemplari da stampare per ogni edizione.

Ora, l’osservazione dell’editore, secondo cui “avrebbe potuto indicare il numero minimo per lui più opportuno, anche tirature bassissime che la legge del 1941 non poteva nemmeno immaginare”, in realtà, non è così del tutto priva di fondamento e di una sua razionalità, in quanto il numero di copie che all’epoca di introduzione della legge poteva prevedersi è senz’altro irrisorio rispetto a quello che la moderna tecnologia consente di stampare (per fare un esempio, 100 copie di un testo che oggi si stampano solo in un’ora, all’epoca di introduzione della legge si riuscivano forse a stampare nell’arco di un’intera durata contrattuale).

Peraltro, la clausola, per come formulata dall’editore, in cui dice “L’Editore si impegna a una tiratura che soddisfi le prenotazioni delle librerie”, può in effetti essere in grado di soddisfare il requisito prescritto a pena di nullità dall’art. 122 citato, in quanto di fatto non lascia al libero arbitrio dello stesso editore la determinazione del numero di copie da stampare, ma ci si affida ad elementi condizionanti esterni alla sua volontà, ossia le richieste di prenotazioni che perverranno dalle librerie.

Anche in un eventuale giudizio si ritiene che il giudice potrebbe riconoscere la validità di una clausola così formulata, in quanto soddisfa gli interessi economici di entrambe le parti contrattuali, ovvero quello dell’editore di non vedersi costretto a stampare un numero di copie prefissato con il rischio che le stesse possano restare invendute, e, dall’altro lato, l’interesse dell’autore che si possa in ogni caso sopperire alle richieste di prenotazione libraria.

Sotto questo profilo, dunque, non si corre il rischio di vedersi dichiarato nullo il contratto, con tutte le conseguenze che si sono immaginate.