L'articolo 13 della legge sul diritto d'autore declina le modalità attraverso cui viene esercitato il diritto di riproduzione dell’opera dell’ingegno. Esso, in particolare, si riferisce alla riproduzione effettuata, oltre che con quelli indicati espressamente, anche con "ogni altro procedimento di riproduzione", ponendo dunque una clausola aperta che connota l’elenco in termini non tassativi. L'art. 13 della legge in commento, inoltre, è stato modificato dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, con cui è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria 2001/29, la quale ha, rispetto al testo originario, ampliato il campo operativo della tutela accordata dal legislatore in tema di diritti d’autore. Tale nuova formulazione, tuttavia, secondo la prevalente giurisprudenza, non ha rafforzato in modo peculiare la previgente garanzia, in quanto si limiterebbe a delucidare quanto già contenuto nel precedente testo della disposizione, in ottica di mero adeguamento del testo di legge al mutato contesto tecnologico. (Cass. civ. Sez. I, (ud. 18-02-2010) 10-05-2010, n. 11300)