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Articolo 122 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 122 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Il contratto di edizione può essere " per edizione " o " a termine ".

Il contratto " per edizione " conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.

Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

Il contratto di edizione " a termine " conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti: enciclopedie, dizionari; schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale; lavori di cartografia; opere drammatico-musicali e sinfoniche.

In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.

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Consulenze legali
relative all'articolo 122 Legge sulla protezione del diritto d'autore

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N. L. chiede
venerdì 05/08/2022 - Lombardia
“Buon pomeriggio
vorrei una consulenza riguardo il "diritto di opzione" citato nel punto 17 (che vado di seguito a riportare) del contratto stipulato con il mio editore e sapere se può essere ritenuto nullo per qualche difetto di forma.

17. L'Autore concede all'Editore il diritto di opzione per le sue opere di futura pubblicazione. L'opzione avrà la durata di cinque anni dalla data di stipula del presente contratto. Qualora, entro cinque mesi dal ricevimento dell'opera, l'Editore non esercitasse il diritto di opzione, l'Autore riprenderà la libera disponibilità dell'opera stessa, senza che ciò comporti decadenza del suddetto diritto sulle altre opere, che resterà in vigore fino alla sua scadenza temporale.

A disposizione per qualsiasi altra informazione.

Grazie”
Consulenza legale i 19/09/2022
Il rapporto giuridico che l’Autore valuta di instaurare con l’Editore è riconducibile alla disciplina del contratto di edizione di cui agli artt. 118 e ss. della Legge sulla protezione del diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633).

Il Contratto può essere stipulato "per edizione " ovvero “a termine".

Con Contratto di edizione "per edizione " le parti si accordano per conseguire la pubblicazione di una o più edizioni dell'opera; mentre, con il Contratto di edizione “a termine", l’Editore acquista il diritto di pubblicare un numero indefinito di edizioni dell’opera in un determinato periodo di tempo.

In ogni caso, per entrambe le tipologie di Contratto di Edizione, l’art. 120 della legge d. autore, attribuisce all’Autore la facoltà di disporre dei diritti sulle opere ancora non realizzate. Tale facoltà, tuttavia, ai sensi della medesima disposizione, deve essere esercitata entro i seguenti limiti:
  1. l’oggetto del contratto deve essere limitato alle opere successivamente realizzate dall’autore in un determinato periodo di tempo. Il contratto in virtù del quale l’autore ceda i diritti di tutte le opere da lui creabili, senza una limitazione temporale, infatti, è nullo ex lege;
  2. il contratto può avere una durata massima di 10 anni;
  3. infine – nel caso in cui l’opera oggetto del contratto sia determinata - qualora non sia determinato il termine entro cui essa deve essere realizzata, l’editore può sempre richiedere la fissazione del termine, mentre qualora anche il termine sia fissato, l’autorità giudiziaria ha sempre la facoltà di prorogarlo.
Con riferimento al caso che ci occupa, risulta opportuno evidenziare che, in linea generale, il diritto di opzione avente ad oggetto i diritti d’autore su opere future è ben riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 120 della legge d. autore.

Peraltro, la durata del diritto di opzione esercitabile dall’Editore, fissata in cinque anni a partire dalla stipula del contratto, consente di fugare ogni dubbio sulla validità della clausola contrattuale oggetto della presente analisi.

Segnaliamo, comunque, che, così come scritta, la clausola contrattuale può dare adito ad incomprensioni.

A nostro avviso, sarebbe preferibile adottare un wording che meglio chiarisca – senza lasciare margini interpretativi – che, ai fini dell’esercizio del diritto di opzione, da una parte l’Autore si impegna a consegnare ciascuna delle eventuali nuove opere all’Editore; dall’altra, l’Editore si impegna a comunicare la propria volontà di esercitare il diritto di opzione sui diritti relativi alla singola opera ricevuta entro il termine di 5 mesi a partire dalla consegna, a pena di decadenza del diritto di opzione sui diritti relativi alla singola opera consegnata.