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Articolo 96 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Dispositivo dell'art. 96 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 93.

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Consulenze legali
relative all'articolo 96 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

D.P. chiede
giovedì 21/10/2021 - Piemonte
“Buongiorno, sono un parrucchiere di Torino, ho in vetrina un display in cui faccio girare delle foto per lo più scattate da noi, e abbiamo mostrato per errore la foto di una ragazza presa in internet per un paio di giorni in slideshow con altre immagini nell'arco delle 8 ore di apertura, per puro caso un conoscente di questa ragazza l'ha vista e l'ha avvisata mandandogli la foto della vetrina. Oggi mi è arrivata la lettera del suo avvocato dicendomi di interrrompere l'abuso e che si sarebbe riservato di dare corso alle opportune azioni legali, citando l'articolo 10 196/2003 e il 96 633/41. Mi dicono di essere in attesa di un riscontro entro 10 giorni.
Come mi devo comportare? Può essere sufficiente tentare con una lettera in cui spiego l'errore e porgere le scuse? Probabilmente no, che cosa rischio, che azioni potrebbero intraprendere? Devo rivolgermi ad un legale? Mi chiederanno un risarcimento? Preciso che non è una modella professionista. Cordiali saluti .”
Consulenza legale i 28/10/2021
La condotta da lei attuata effettivamente viola diverse disposizione di legge, in primis la normativa privacy (Reg. UE 679/2016 e d.lgs. 196/2003 e ss modifiche) e la legge sul diritto d’autore (L. 633/1941- art. 96).
Il consiglio è quello di rimuovere immediatamente l’immagine della ragazza in questione dal display (nonché altre eventuali immagini raccolte con la medesima modalità) e, in seguito con riguardo alla lettera ricevuta, preparare una risposta per l’avvocato spiegando l’errore in buona fede e il fatto che la rimozione è stata immediata.
Questo comportamento potrebbe essere sufficiente per risolvere in modo bonario la controversia.
È consigliabile rivolgersi ad un legale, esperto in privacy e legge sul diritto d’autore, qualora il difensore della ragazza intenda promuovere un’azione giudiziaria per il risarcimento del danno subito dalla sua assistita.
Le azioni astrattamente esperibili dall'avvocato della ragazza, in situazioni simili, sono di carattere prettamente civilistico con richiesta di risarcimento del danno, mentre per quanto concerne i soli profili privacy è possibile un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali.

G.F. chiede
martedì 12/10/2021 - Veneto
“Buongiorno!
Mi risulta che (confermatemi se è già sbagliato) sia generalmente SEMPRE POSSIBILE *scattare* fotografie (ritratti) in luogo pubblico di specifiche persone, senza la necessità del loro consenso; cosa diversa, sempre, per la PUBBLICAZIONE di tali immagini (necessaria liberatoria).
Per "luogo aperto al pubblico" ed "esposto al pubblico" valgono le stesse regole? Se NON valgono, è possibile per qualcuno (chi?), tramite delimitazioni come transenne o simili, rendere "temporaneamente non-pubblico" un luogo pubblico e disporre diversamente (accrediti, diritto d'immagine) sia nei confronti di fotografanti (diritto di scattare le foto) sia dei partecipanti (liberatorie contestuali all'ingresso, ad esempio quelle dietro ai biglietti dei concerti) contestualmente al diritto di accedere? Tutto questo in base a cosa?

Questo a prescindere dal fatto che chi scatta la foto sia o non sia un professionista.”
Consulenza legale i 21/10/2021
Il quesito prospettato merita di essere analizzato con ordine e rigore metodologico, riguardando molteplici discipline quali quella del codice civile, la normativa sul diritto d’autore (d’ora in poi l.d.a.) e la disciplina in materia di tutela dei dati personali.
E’ possibile ricondurre il caso in esame nell’ambito della c.d. street photography, che è evoluta notevolmente nel corso dei decenni.

Anzitutto occorre esaminare l’art 10 c.c. che ha una portata generale, tutelando tutte quelle situazioni in cui il soggetto interessato è presente nell’immagine fotografica, non solo come soggetto attivo del ritratto ma anche quando assume un ruolo secondario, comparendo nello sfondo.
In base alla disciplina codicistica l’interessato, i genitori, il coniuge o i figli possono opporsi all’esposizione o pubblicazione dell’immagine qualora l’attività di fotografia sia svolta al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge oppure sia effettuata arrecando pregiudizio al decoro o alla reputazione dell’interessato. In quest’ultima ipotesi è prevista altresì la facoltà di richiedere all’Autorità giudiziaria competente il risarcimento del danno subito.
Viene poi in rilievo l’art. 96 l.d.a. che richiede il consenso del soggetto fotografato qualora si intenda esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto dello stesso.

In tal senso occorre precisare che la nozione di messa in commercio può apparire generica ed omnicomprensiva, potendo essere ricondotta alla vendita del prodotto fotografico per scopi di commercializzazione o promozione della propria attività.
Un’eccezione viene posta dal successivo art. 97 l.d.a. che stabilisce come si possa derogare nel richiedere il consenso dell’interessato qualora la riproduzione dell’immagine sia giustificata a) dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto; b) da necessità di giustizia e di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali oppure c) quando la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico e svoltisi in pubblico.

Dal punto di vista della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, l’immagine fotografica di una persona è anche un dato personale.
In tal senso il fotografo è tenuto a fornire, oltre alla richiesta di consenso ex art. 96 l.d.a., anche l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 e raccogliere il relativo consenso.

Si precisa che si tratta di due consensi differenti.
Mentre il primo, voluto dalla L.D.A., riferendosi all’utilizzo commerciale del prodotto fotografico e non alla fase di scatto, può essere richiesto anche in un momento successivo, la normativa privacy impone di rendere l’informativa medesima e richiedere il consenso prima della fase dello scatto, prima dell’inizio del trattamento dei dati.

È bene precisare che il General Data Protection Regulation (c.d. GDPR) offre anche la possibilità di rendere la medesima informativa in forma orale, sebbene tale eventualità ponga una serie di problematiche quali quali la corretta ed adeguata identificazione dell’interessato, da effettuarsi con mezzi idonei. Un’informativa resa per iscritto con supporto cartaceo o digitale costituisce prova obiettiva dell’assolvimento dell’obbligo da parte del Titolare del trattamento.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha più volte precisato che l’informativa possa essere realizzata, a fronte di circostanze particolari, anche mediante cartelli raffiguranti icone o immagini che rimandino al trattamento dei dati personali (c.d. informativa breve). Anche in questo caso sarebbe comunque opportuno che la stessa rimandi ad un’informativa più estesa resa per iscritto.
Venendo poi ai quesiti posti.

L’utilizzo di un sito internet è frequente nell’esercizio dell’attività fotografica: in questo senso deve essere utilizzato non solo come bacheca dove pubblicizzare i propri scatti ma deve anche essere corredato dai riferimenti sulla normativa in tema di diritti d’autore e riguardanti la disciplina privacy da applicare nel caso di specie.
Occorre verificare se, in sede di esercizio dell’attività, vengano adempiute le prescrizioni per l’effettuazione dello scatto fotografico e per l’utilizzo commerciale dello stesso.

Inoltre, occorre ricordarsi di “pixellare” il volto dei soggetti fotografati. Trattasi di una buona prassi in quanto non li rende riconoscibili e ne viene tutelata la riservatezza.
Tale modalità è simile a quella utilizzata anche da alcune agenzie di viaggio che, nel voler pubblicizzare specifiche destinazioni turistiche molto affollate, offuscano i volti dei soggetti eventualmente coinvolti negli scatti pubblicitari. Tali soggetti sono visibili ma assolutamente non riconoscibili.
Dividerei quindi le foto all’interno di manifestazioni organizzate in luogo pubblico dalle foto a soggetti che praticano attività ludico-motoria al di fuori di competizioni sportive o simili.
L’esercizio dell’attività fotografica all’interno di manifestazioni organizzate è più agevole in quanto si possono inserire gli adempimenti sulla l.d.a. ed in materia di trattamento dei dati personali all’interno della modulistica da fornire in sede d’iscrizione.

Sarebbe bene inserire in modo specifico due sezioni nella modulistica d’iscrizione.
La prima è dedicata all’informativa privacy che deve essere adeguata e proporzionata alla tipologia di trattamento che si andrà ad effettuare oltre alla raccolta del consenso privacy dell’interessato.
Sul punto ti segnalo che parte della dottrina ritiene che in occasioni come queste (assimilabili a eventi pubblici) l’interessato debba solo essere debitamente informato con l’apposita informativa, con le modalità di cui sopra, mentre non vi sarebbe la necessità di richiedere il consenso al trattamento dei dati poiché la base giuridica potrebbe essere individuata nel legittimo interesse del fotografo (art. 6, lett. f) G.D.P.R.).
Dedicherei invece la seconda sezione alla raccolta del consenso per la finalità di cui all’art. 96 l.d.a.: peraltro nell’ipotesi manifestazioni sportive pubbliche si rientrerebbe nell’ipotesi c) dell’art. 97 l.d.a., non essendo necessario il consenso dei soggetti fotografati per l’utilizzo commerciale delle fotografie.
Più complesso è l’esempio del fotografo che esegue foto di soggetti che praticano attività ludico-motoria al di fuori di eventi organizzati o manifestazioni sportive pubbliche: egli deve fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali e raccogliere il consenso al trattamento medesimo, oltre al consenso ex art. 96 l.d.a..

Non emerge dal quesito ma merita un breve cenno finale l’ipotesi in cui il soggetto fotografato sia un elemento secondario della fotografia.
Il caso in esame è quello in cui venga fotografato un contesto più generalizzato (un paesaggio, un tramonto, un corteo, un evento organizzato) in cui vi rientrano persone (che svolgono attività ludico-motoria) come elementi secondari, anche se riconoscibili. Qui il dato rilevante è proprio sulla secondarietà del soggetto coinvolto che non è più il protagonista della fotografia.
Fuoriusciamo dall’ambito del ritratto e non opera la disciplina sul diritto d’autore.
Il protagonista è il paesaggio, l’evento, la manifestazione organizzata e le persone che compaiono nella fotografia fungono da “cornice” alla stessa.
È opportuno ricordare che si tratta di casi da analizzare in modo approfondito, con particolare attenzione alla finalità che il fotografo si pone di volta in volta.
In ipotesi come quest’ultima è applicabile solo la disciplina in materia di privacy con le prescrizioni di cui sopra.
Un buon suggerimento, tornando a quanto detto in precedenza, è quello di offuscare/pixellare i volti delle persone che compaiono sullo sfondo in modo da renderle visibili ma non riconoscibili a terzi, tutelando la riservatezza delle stesse.
Un ultimo aspetto merita la fotografia del soggetto minorenne: qualora vi sia la possibilità che all’interno della fotografia rientrino anche soggetti minori di 18 anni è necessario prestare la massima attenzione. In questo caso il riferimento principale per le prescrizioni esposte in precedenza sono i genitori che esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale.

Michele M. chiede
martedì 02/03/2021 - Lombardia
“Buongiorno,

vorrei iniziare un'attività consistente nel fotografare persone mentre esercitano i loro sport o attività ricreative per poi proporgli la fotografia che li ritrae tramite un sito internet.

Vorrei distinguere due ambiti : il primo è la pratica spontanea non sotto forma di gara o manifestazione di alcun tipo e l'altra invece, la partecipazione a gare (anche amatoriali) o eventi organizzati da associazioni.

Del primo ambito, un esempio già esistente è Fotostelvio.com : alcuni fotografi ritraggono le persone che salgono la strada verso il passo ed espongono uno striscione che avvisa i soggetti della possibilità di acquistare una fotografia di loro stessi impegnati nella salita richiedendola sul loro sito. Posizionandosi sul sito, si possono vedere tutte le foto che sono state scattate, non solo le proprie ma anche quelle di soggetti sconosciuti ed è questa possibilità di vedere anche altri che vi sto chiedendo se sia legale.

In pratica, anche io vorrei, posizionarmi in modo da poter fotografare persone impegnate ad esempio a fare roccia, esponendo uno striscione con i riferimenti del sito su cui poter acquistare la foto di loro stessi mentre si arrampicano ma non posso preventivamente intercettare ogni persona, chiederne i dati e fargli firmare una liberatoria, magari con fotocopia del documento. Potrebbe essere sufficiente "pixelare" il volto del soggetto in fotografia sul sito ? Dovrei sincerarmi dell'identità dello stesso prima di rilasciarli la foto ?

Nell'ambito delle gare/manifestazioni organizzate (quindi con un'iscrizione ad una associazione) è indispensabile una liberatoria contenuta nella domanda di iscrizione ?

Grazie”
Consulenza legale i 08/03/2021
Il quesito prospettato merita di essere analizzato con ordine e rigore metodologico, riguardando molteplici discipline quali quella del codice civile, la normativa sul diritto d’autore (d’ora in poi l.d.a.) e la disciplina in materia di tutela dei dati personali.
E’ possibile ricondurre il caso in esame nell’ambito della c.d. street photography, che è evoluta notevolmente nel corso dei decenni.
Anzitutto occorre esaminare l’art. 10 del codice civile, che ha una portata generale, tutelando tutte quelle situazioni in cui il soggetto interessato è presente nell’immagine fotografica, non solo come soggetto attivo del ritratto ma anche quando assume un ruolo secondario, comparendo nello sfondo.
In base alla disciplina codicistica l’interessato, i genitori, il coniuge o i figli possono opporsi all’esposizione o pubblicazione dell’immagine qualora l’attività di fotografia sia svolta al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge oppure sia effettuata arrecando pregiudizio al decoro o alla reputazione dell’interessato. In quest’ultima ipotesi è prevista altresì la facoltà di richiedere all’Autorità giudiziaria competente il risarcimento del danno subito.
Viene poi in rilievo l’art. 96 l.d.a., che richiede il consenso del soggetto fotografato qualora si intenda esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto dello stesso. In tal senso occorre precisare che la nozione di messa in commercio può apparire generica ed omnicomprensiva, potendo essere ricondotta alla vendita del prodotto fotografico per scopi di commercializzazione o promozione della propria attività.
Un’eccezione viene posta dal successivo art. 97, che stabilisce come si possa derogare nel richiedere il consenso dell’interessato qualora la riproduzione dell’immagine sia giustificata a) dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto; b) da necessità di giustizia e di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali oppure c) quando la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico e svoltisi in pubblico.
Dal punto di vista della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, l’immagine fotografica di una persona è anche un dato personale.
In tal senso il fotografo è tenuto a fornire, oltre alla richiesta di consenso ex art. 96 l.d.a., anche l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 e raccogliere il relativo consenso.
Si precisa che si tratta di due consensi differenti.
Mentre il primo, voluto dalla l.d.a., riferendosi all’utilizzo commerciale del prodotto fotografico e non alla fase di scatto, può essere richiesto anche in un momento successivo, la normativa privacy impone di rendere l’informativa medesima e richiedere il consenso prima della fase dello scatto, prima dell’inizio del trattamento dei dati.
È bene precisare che il General Data Protection Regulation (c.d. GDPR) offre anche la possibilità di rendere la medesima informativa in forma orale, sebbene tale eventualità ponga una serie di problematiche quali quali la corretta ed adeguata identificazione dell’interessato, da effettuarsi con mezzi idonei. Un’informativa resa per iscritto con supporto cartaceo o digitale costituisce prova obiettiva dell’assolvimento dell’obbligo da parte del Titolare del trattamento.
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha più volte precisato che l’informativa possa essere realizzata, a fronte di circostanze particolari, anche mediante cartelli raffiguranti icone o immagini che rimandino al trattamento dei dati personali (c.d. informativa breve). Anche in questo caso sarebbe comunque opportuno che la stessa rimandi ad un’informativa più estesa resa per iscritto.
Venendo poi ai quesiti posti.
L’utilizzo di un sito internet è frequente nell’esercizio dell’attività fotografica: in questo senso deve essere utilizzato non solo come bacheca dove pubblicizzare i propri scatti ma deve anche essere corredato dai riferimenti sulla normativa in tema di diritti d’autore e riguardanti la disciplina privacy da applicare nel caso di specie.
Occorre verificare se, in sede di esercizio dell’attività, vengano adempiute le prescrizioni per l’effettuazione dello scatto fotografico e per l’utilizzo commerciale dello stesso.
Inoltre, “pixelare” il volto dei soggetti fotografati è una buona prassi in quanto non li rende riconoscibili e ne viene tutelata la riservatezza. Tale modalità è simile a quella utilizzata anche da alcune agenzie di viaggio che, nel voler pubblicizzare specifiche destinazioni turistiche molto affollate, offuscano i volti dei soggetti eventualmente coinvolti negli scatti pubblicitari. Tali soggetti sono visibili ma assolutamente non riconoscibili.
Quanto alla terza domanda: non è necessario tanto sincerarsi dell’identità del soggetto a cui si vende o si rilascia la foto, bensì raccogliere il consenso previsto dall’art. 96 l.d.a. (salvo le deroghe di cui al successivo art. 97).
Rispondendo all'ultima domanda, possiamo dividere le foto all’interno di manifestazioni organizzate in luogo pubblico dalle foto a soggetti che praticano attività ludico-motoria al di fuori di competizioni sportive o simili (riprendendo la divisione prospettata nel quesito).
L’esercizio dell’attività fotografica all’interno di manifestazioni organizzate è più agevole in quanto si possono inserire gli adempimenti sulla l.d.a. ed in materia di trattamento dei dati personali all’interno della modulistica da fornire in sede d’iscrizione.
Tuttavia, più che fare riferimento ad una “liberatoria” (termine ad avviso di chi scrive poco convincente quanto all’efficacia sul piano giuridico), è opportuno inserire in modo più specifico due sezioni nella modulistica d’iscrizione.
La prima è dedicata all’informativa privacy, che deve essere adeguata e proporzionata alla tipologia di trattamento che si andrà ad effettuare oltre alla raccolta del consenso privacy dell’interessato.
Sul punto, segnaliamo che parte della dottrina ritiene che in occasioni come queste (assimilabili a eventi pubblici) l’interessato debba solo essere debitamente informato con l’apposita informativa, con le modalità di cui sopra, mentre non vi sarebbe la necessità di richiedere il consenso al trattamento dei dati poiché la base giuridica potrebbe essere individuata nel legittimo interesse del fotografo (art. 6, lett. f) G.D.P.R.).
Invece la seconda sezione può essere dedicata alla raccolta del consenso per la finalità di cui all’art. 96 l.d.a.: peraltro nell’ipotesi manifestazioni sportive pubbliche si rientrerebbe nell’ipotesi c) dell’art. 97 l.d.a., non essendo necessario il consenso dei soggetti fotografati per l’utilizzo commerciale delle fotografie.
Più complesso è l’esempio del fotografo che esegue foto di soggetti che praticano attività ludico-motoria al di fuori di eventi organizzati o manifestazioni sportive pubbliche: egli deve fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali e raccogliere il consenso al trattamento medesimo, oltre al consenso ex art. 96 l.d.a. (salvo le eccezioni di cui all'art. 97).
Non emerge chiaramente dal quesito ma merita un breve cenno finale l’ipotesi in cui il soggetto fotografato sia un elemento secondario della fotografia.
Il caso in esame è quello in cui venga fotografato un contesto più generalizzato (un paesaggio, un tramonto, un corteo, un evento organizzato) in cui rientrano persone (che svolgono attività ludico-motoria) come elementi secondari, anche se riconoscibili. Qui il dato rilevante è proprio sulla secondarietà del soggetto coinvolto che non è più il protagonista della fotografia.
Fuoriusciamo dall’ambito del ritratto e non opera la disciplina sul diritto d’autore. In ipotesi come quest’ultima è applicabile solo la disciplina in materia di privacy con le prescrizioni di cui sopra.
Il protagonista è il paesaggio, l’evento, la manifestazione organizzata e le persone che compaiono nella fotografia fungono da “cornice” alla stessa.
È opportuno ricordare che si tratta di casi da analizzare in modo approfondito, con particolare attenzione alla finalità che il fotografo si pone di volta in volta.
Un buon suggerimento, tornando a quanto detto in precedenza, è quello di offuscare i volti delle persone che compaiono sullo sfondo in modo da renderle visibili ma non riconoscibili a terzi, tutelando la riservatezza delle stesse.
Un ultimo aspetto merita la fotografia del soggetto minorenne: qualora vi sia la possibilità che all’interno della fotografia rientrino anche soggetti minori di 18 anni è necessario prestare la massima attenzione. In questo caso il riferimento principale sul piano giuridico per le prescrizioni esposte in precedenza sono i genitori che esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale.