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Articolo 71 sexies Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 71 sexies Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater.

2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78 bis, 79 e 80.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

Massime relative all'art. 71 sexies Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. civ. n. 18893/2023

Le controversie nelle quali si controverte sul diritto di accesso agli atti conservati dalla SIAE - Societą Italiana degli Autori e degli Editori (nella specie, relativi ai compensi per diritti di copia privata pagati, o meno, dalle imprese ex artt. 71-sexies e ss. della l. n. 633 del 1941) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, sia per l'ampia formulazione dell'art. 1, comma 2, della l. n. 2 del 2008, sia per la natura della SIAE che - anche alla luce della liberalizzazione del mercato dei diritti d'autore, operata con d.lgs. n. 35 del 2017 attuativo della Direttiva 2014/26/UEPARLAMENTO EUROPEO, Dir. 26/02/2014, n. 2014/26/UE, c.d. Direttiva Barnier - opera ormai con modalitą privatistiche, sottoposte al rispetto delle regole di concorrenza ed incompatibili con una gestione pubblicistica dei diritti d'autore.

Cass. civ. n. 15402/2013

In tema di diritto d'autore, l'art. 71 sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, consente al privato persona fisica che abbia la legittima disponibilitą di un'opera (nella specie, un'opera audiovisiva) la libera riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di una copia dell'opera senza necessitą di versare alcun ulteriore prezzo, prevedendo la legge stessa - con gli artt. 71 septies e 71 octies, a fronte della limitazione imposta al titolare dei diritti d'autore - il versamento di un compenso, da parte della SIAE e per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che, in quanto notevolmente inferiore al prezzo di acquisto di un'ulteriore copia del bene, ha una valenza indennitaria in favore del titolare dei diritti in ragione della mancata possibilitą di pieno sfruttamento dei diritti esclusivi ad esso spettanti. Ne consegue che, ove sia intervenuta la cessione dei diritti esclusivi di sfruttamento dell'opera, anche il diritto a compenso per copia privata spetta al cessionario e non al cedente, non potendosi configurare a carico di quest'ultimo alcun autonomo pregiudizio da ristorare.

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