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Articolo 72 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 72 Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:

  1. a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
  2. b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
  3. c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
  4. d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

Spiegazione dell'art. 72 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Massime relative all'art. 72 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. civ. n. 12993/1999

L'utilizzazione non autorizzata di un fonogramma con abbinamento ad immagini televisive nella sincronizzazione di un filmato dà luogo a responsabilità risarcitoria per violazione del diritto esclusivo di riproduzione spettante al produttore del disco fonografico ex art. 72 l.d.a.

Cass. civ. n. 4625/1977

Poiché i cosiddetti progetti di lavoro tecnico-scientifici possono formare oggetto di diritti connessi con il diritto d'autore e godere di un tipo diverso di protezione ex artt. 72 ss. L. n. 633/1941 e 2758 c.c., soltanto quando comportino la soluzione originale di problemi tecnici, presentando l'applicazione di regole tecniche nuove ed aggiornate a problemi già noti, ovvero l'applicazione di regole già note a settori nuovi con estensione delle conoscenze tecnologiche, ne deriva che deve negarsi la tutela del diritto d'autore all'inventore di un gioco per pronostici che non concreti ne un'opera dell'ingegno, ne la soluzione originale di un problema tecnico, ma che, al contrario, si colleghi ai concorsi a pronostici già noti, come quello del totocalcio e del totip, mutandone i triplici eventi, da pronosticare, i relativi simboli (1, x, 2) e la schedina. Colui che chieda la condanna generica al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ha l'onere di dimostrarne l'effettiva sussistenza, ancorché la controversia sia limitata all'accertamento dell'"an debeatur" con rinvio della liquidazione del danno. Quando sia respinta l'azione promossa per la protezione del diritto d'autore sotto il profilo che il bene dedotto (nella specie: progetto di sistema di giuoco a pronostici) non configura un'opera dell'ingegno tutelabile né n relazione all'art. 2575 c.c., né n relazione all'art. 2578 c.c., deve riconoscersi l'ammissibilità in via sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa, per il cui accoglimento devono accertarsi i requisiti essenziali, cioè, se quella che non è opera dell'ingegno, abbia tuttavia consistenza giuridica sotto altro legittimo profilo ed inoltre sia idonea a produrre un ingiusto vantaggio in danno del titolare della corrispondente situazione giuridica soggettiva.

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