(massima n. 1)
In tema di diritto d'autore, l'art. 71 sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, consente al privato persona fisica che abbia la legittima disponibilitą di un'opera (nella specie, un'opera audiovisiva) la libera riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di una copia dell'opera senza necessitą di versare alcun ulteriore prezzo, prevedendo la legge stessa - con gli artt. 71 septies e 71 octies, a fronte della limitazione imposta al titolare dei diritti d'autore - il versamento di un compenso, da parte della SIAE e per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che, in quanto notevolmente inferiore al prezzo di acquisto di un'ulteriore copia del bene, ha una valenza indennitaria in favore del titolare dei diritti in ragione della mancata possibilitą di pieno sfruttamento dei diritti esclusivi ad esso spettanti. Ne consegue che, ove sia intervenuta la cessione dei diritti esclusivi di sfruttamento dell'opera, anche il diritto a compenso per copia privata spetta al cessionario e non al cedente, non potendosi configurare a carico di quest'ultimo alcun autonomo pregiudizio da ristorare.