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Articolo 4 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 4 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale1.

Note

(1) L’elenco delle tipologie di elaborazione dell’opera dell’ingegno originaria contemplate nella disposizione non deve ritenersi tassativo. In campo televisivo, ad esempio, la giurisprudenza di merito si è varie volte pronunciata sui criteri di classificazione del “format” quale opera dell’ingegno derivata riconducibile al campo di applicazione dell’aricolo 4 L.d.a.. Esemplificativamente, sul tema si riporta una massima di una sentenza del Tribunale di Roma: “Per poter essere qualificato come opera dell’ingegno un format relativo ad un gioco televisivo deve necessariamente contenere, oltre all’idea originale, anche una rappresentazione con dettagliata successione dei comportamenti predeterminati di tutti i soggetti dello svolgimento previsto del gioco: ed al contrario non è tutelabile come opera dell’ingegno una mera traccia contenuta in una descrizione assolutamente sommaria del programma senza alcuno sviluppo originale e senza previsione concreta dello svolgimento, che rimesso all’estro del conduttore ed alle improvvisazioni e spontaneità dei partecipanti” (Trib. Roma, Sezione IP, 9 novembre 2007, Pres. Marvasi, Est. Meloni, Stefania Rossella Grassi c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Antonio Ricci, Teodoro Mammucari, Alessandro Meazza, Paolino T. Orsini, Lorenzo Beccati, Aida 2009, Repertorio I.2).

Spiegazione dell'art. 4 Legge sulla protezione del diritto d'autore

La norma in commento salvaguarda la possibilità per l’autore dell’opera di tutelare le elaborazioni e le modificazioni della medesima che siano a loro volta informate a carattere creativo, garantendosi in ogni caso i diritti dell’opera originaria.
Le elaborazioni dell’opera cui si riferisce l’articolo 4 della L.d.a. si configurano quali opere dell’ingegno derivate dall’opera originaria. Come previsto dall’articolo 18 della L.d.a., il quale deve essere letto in combinato disposto con la disposizione in commento, l’unico soggetto legittimato ad utilizzare economicamente, o comunque ad autorizzare, le elaborazioni menzionate dall’articolo 4 della L.d.a. aventi ad oggetto l’opera originaria, è l’autore della medesima. La disposizione in analisi individua quali forme di elaborazione dell’opera originaria aventi carattere creativo:
le traduzioni dell’opera originaria in altra lingua;
le trasformazioni dell’opera originaria in altra forma artistica (si pensi all’opera cinematografica derivata da un’opera letteraria);
le modificazioni che integrano una rivisitazione sostanziale dell’opera.
Anche in questo caso, l’elenco delle tipologie di elaborazione dell’opera non è da intendersi di carattere tassativo. L’opera derivata, infatti, è da considerarsi autonoma ogniqualvolta presenti un minimo coefficiente di creatività ed originalità rispetto all’opera originaria.
Risulta opportuno un breve riferimento alle parodie ed alle caricature, le quali secondo l’opinione giurisprudenziale predominante, non sono classificabili quali opere dell’ingegno derivate dall’opera parodiata o oggetto di caricatura, ma si configurano quali opere autonome dotate, generalmente, di un modesto carattere creativo. (ex multis Tribunale Milano, 01/02/2001). La scelta di attribuire un carattere di completa autonomia alle forme espressive della parodia e della caricatura è giustificata alla luce dei principi costituzionali posti a baluardo della libertà dell’arte e della scienza, oltre che del relativo peculiare effetto di stravolgimento da esse prodotto nei confronti dell’opera cui si ispirano, di cui, in effetti, ribaltano il messaggio, offrendo un risultato espressivo-rappresentativo completamente differente rispetto a quello proprio di quest’ultima.

Massime relative all'art. 4 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. civ. n. 11464/2015

L'opera derivata, cui l'art. 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633, conferisce autonoma tutela, attribuendo al suo autore un diritto esclusivo morale e di utilizzazione economica, si caratterizza per un'elaborazione creativa dell'opera originale e si differenzia, pertanto, dalla contraffazione, che consiste nella riproduzione dell'opera originale con differenze di mero dettaglio, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione. Peraltro, lo sfruttamento dell'opera derivata senza la preventiva autorizzazione dell'autore di quella originaria dà diritto a quest'ultimo ad ottenere il risarcimento del danno, che legittimamente può essere determinato, in via equitativa, applicando il cd. principio di reversione degli utili, cioè quantificando il pregiudizio in una quota parte dei proventi realizzati dal titolare dell'opera derivata a seguito del suo sfruttamento.

Cass. civ. n. 559/2001

In tema di diritto di autore, la rielaborazione di un opera lirica - cosiddetta "edizione critica" - deve ritenersi autonomamente protetta, giusta disposto dell'art. 4 l. n. 633 del 1941, tutte le volte in cui, pur nel rispetto del diritto esclusivo del compositore di variare l'opera stessa, il revisore critico abbia, comunque, proceduto ad una risistemazione dell'opera stessa avente indubbio carattere autonomo, e suscettibile, per la ricostruzione dell'intento artistico che propone, dell'ordinaria fruibilità come opera musicale, senza che possa trarsi contrario argomento dalla innovazione normativa di cui alla l. n. 154 del 1997, che, riconoscendo protezione alle edizioni critiche, non ha innovato, ma soltanto ampliato e specificato, la portata normativa del già citato art. 4 della legge d'autore.

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